12 agosto 2016

Artigiani e commercianti: terza rata 2016 in scadenza

Il 22 agosto 2016 il terzo appuntamento contributivo relativo all’anno 2016 per gli artigiani e i commercianti

Autore: DANIELE BONADDIO
Terzo appuntamento dell’anno 2016 in arrivo per gli Artigiani ed Esercenti attività Commerciali. Infatti, il 16 agosto 2016 - scadenza prorogata al 22 agosto (il 20 cade di sabato) per effetto dell’art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012) - scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata 2016 del contributo fisso dovuto dai soggetti appena menzionati. Per quest’anno, l’onere contributivo per l’adempimento in questione è salito: dal 22,65% al 23,10% per gli artigiani e dal 22,74% al 23,19% per i commercianti. Aliquota, questa, che scende rispettivamente al 20,10% se artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, ovvero al 20,19% se trattasi di commercianti artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.



Mentre per i soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti.



Inoltre, sono stati già ultimati i Modd. F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta dai suddetti soggetti. Tali modelli, in particolare, sono disponibili in versione precompilata nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dati del Modello F24” dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Ambito soggettivo – I soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali in commento sono tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari d’imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

Contributi minimi – Quanto al reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori autonomi, si fa riferimento all’anno 2016, pari a € 15.548. Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che per l’anno 2016, è pari a:
  • € 3.599,03 per gli artigiani (€ 3.132,59 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • € 3.613,02 commercianti (€ 3.146,58 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Qualora invece l’artigiano o il commerciante avesse prestato periodi di attività lavorativa inferiori all’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:
  • € 299,92 per gli artigiani (€ 261,05 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • € 301,09 commercianti (€ 262,22 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).


Aliquota aggiuntiva – È bene ricordare, inoltre, che le percentuali illustrate in premessa dovranno essere rideterminati qualora il lavoratore di cui trattasi supera la soglia minima di € 15.548. In tal caso, infatti, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale (ma non si matura la pensione), pari per il 2015, ad € 76.872, equivalenti a due terzi in più del limite stesso.



Calcolo – Altra importante precisazione da fare riguarda i calcoli dai quali scaturisce l’importo a debito da versare all’INPS. In particolare, i contributi sono: calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi nell’anno 2016, ai redditi 2015, denunciati in Unico 2016).
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