29 aprile 2016

Artigiani e commercianti: ultimata l’imposizione contributiva 2016

Sono disponibili i mod. F24 per il versamento contributivo dovuto dagli artigiani e commercianti per l’anno 2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Ultimati i mod. F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta, per l’anno 2016, dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali. Tali modelli, in particolare, sono disponibili in versione precompilata nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24” dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Sul punto, è bene ricordare che, già dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione “Comunicazione bidirezionale – Modelli F24”, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.
In ogni caso, gli interessati titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, in possesso di recapito email saranno avvertiti mediante un messaggio di alert della disponibilità del mod. F24 nel proprio cassetto previdenziale.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 1834/2016, ricordando che l’accesso ai servizi del “Cassetto Previdenziale” per Artigiani e Commercianti avviene tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Aliquote 2016 - Per l’anno 2016, l’aliquota contributiva ammonta al 23,10% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti. Percentuali, queste, che si dimezzano qualora si riferiscano a soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, ammonta a: 3.599,03 euro (artigiani) ovvero 3.613,02 euro (commercianti). Se parliamo invece di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.132,59 euro (artigiani) ovvero 3.146,58 euro (commercianti).

Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Termini e modalità di versamento – Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa.

Gli appuntamenti 2016, in particolare, che interessano gli artigiani e commercianti sono i seguenti:
  • 16 maggio 2016;
  • 22 agosto 2016;
  • 16 novembre 2016;
  • 16 febbraio 2017.
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