20 gennaio 2016

ASDI: Decreto in G.U.

Per l’invio delle istanze di accesso all’ASDI bisogna attendere i moduli che verranno resi disponibili dall’INPS nei primi giorni di febbraio

Autore: DANIELE BONADDIO

Dopo la smentita del Ministero del Lavoro, secondo il quale non sarebbe possibile richiedere il nuovo Assegno di disoccupazione (ASDI) dall’11 gennaio u.s. (vedi http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/asdi-domande-in-stallo,3,72797), è giunto in Gazzetta Ufficiale l’annunciato Decreto (Lavoro) 29 ottobre 2015 che fornisce le modalità operative per accedere alla nuova prestazione di sostegno al reddito, disciplinato all’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il Decreto, in particolare, chiarisce che per poter procedere all’invio telematico dell’istanza all’INPS – da effettuarsi a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni - è necessario attendere i moduli che verranno resi disponibili nei prossimi giorni sul portale dell’Istituto previdenziale (15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in trattazione).


Adempimento, questo, che dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un “Progetto personalizzato”, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.A tal fine, è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI o aver stipulato un contratto di ricollocazione, di cui all'art.17 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015.


Soggetti beneficiari - In particolare, l'ASDI è concesso ai lavoratori che:


  • abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
  • siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
  • siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI può essere utilizzata un’attestazione dell'ISEE corrente;
  • non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

Durata e importo - La durata massima dell’assegno è di 6 mesi e viene erogato mensilmentea decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI. Mentre l’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,07 euro). Tuttavia, tale importo può essere aumentato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura di seguito riportata:


  • 89,70 euro con 1 figlio a carico;
  • 116,60 euro con 2 figli a carico;
  • 140,80 euro con 3 figli a carico;
  • 163,82 euro con 4 o più figli a carico.

Adempimenti del lavoratore – Affinché il lavoratore possa godere della prestazione di sostegno al reddito in trattazione, è necessario che quest’ultimo si impegni a:


  • partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  • partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonché, ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22gennaio 2015;
  • accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall'art.4, commi 41, lettera b), e 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
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