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Dopo la smentita del Ministero del Lavoro, secondo il quale non sarebbe possibile richiedere il nuovo Assegno di disoccupazione (ASDI) dall’11 gennaio u.s. (vedi http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/asdi-domande-in-stallo,3,72797), è giunto in Gazzetta Ufficiale l’annunciato Decreto (Lavoro) 29 ottobre 2015 che fornisce le modalità operative per accedere alla nuova prestazione di sostegno al reddito, disciplinato all’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il Decreto, in particolare, chiarisce che per poter procedere all’invio telematico dell’istanza all’INPS – da effettuarsi a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni - è necessario attendere i moduli che verranno resi disponibili nei prossimi giorni sul portale dell’Istituto previdenziale (15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in trattazione).
Adempimento, questo, che dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un “Progetto personalizzato”, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.A tal fine, è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI o aver stipulato un contratto di ricollocazione, di cui all'art.17 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015.
Soggetti beneficiari - In particolare, l'ASDI è concesso ai lavoratori che:
Durata e importo - La durata massima dell’assegno è di 6 mesi e viene erogato mensilmentea decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI. Mentre l’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,07 euro). Tuttavia, tale importo può essere aumentato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura di seguito riportata:
Adempimenti del lavoratore – Affinché il lavoratore possa godere della prestazione di sostegno al reddito in trattazione, è necessario che quest’ultimo si impegni a: