10 marzo 2016

ASDI: la DSU è vincolante

In caso di mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE, entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione, scatta la sospensione dell’ASDI

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Occhio alla DSU ai fini della percezione ASDI. In caso di mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione, l’assegno di disoccupazione viene sospeso dal 1° febbraio. Si tratta di una delle cause di sospensione previste dalla recente Circolare n. 47/2016 INPS, la quale riepiloga anche le cause di decurtazione e decadenza dell’ASDI.

Tali fattispecie si realizzano dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.

ASDI - All’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 (Titolo III “Assegno di disoccupazione”) è stato introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2015, un nuovo assegno di disoccupazione, denominato ASDI.
Il nuovo ammortizzatore sociale, nato con l’intento di fare da paracadute per chi ha esaurito l’intera NASpI nel 2015, è rivolto a coloro che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Sul punto, si precisa che l’art. 43, co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.

Cause di sospensione – Le altre cause di sospensione riguardano:
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi;
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del mod. “ASDI-com” e per 30 giorni dall’invio dello stesso;
  • scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

Cause di decurtazione – Come precisato in premessa, esistono anche delle cause di decurtazione dell’importo ASDI al verificarsi di determinati eventi che riepiloghiamo di seguito:
  • mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad 1/4 di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
  • mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
  • mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. L’evento dovrà essere comunicato con “ASDI-com” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • avvio di attività lavorativa in forma autonoma o d’ impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015). Anche in tal caso l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. L’evento dovrà essere comunicato con “ASDI-com” entro un mese dall’inizio dell’attività.

Decadenza – Veniamo ora alle cause di decadenza dell’ASDI che, tra l’altro, sono le stesse di quelle previste per la NASpI. Infatti, l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:
  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
  • inizio di un’ attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o d’ impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ASDI.

Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:
  1. perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
  2. superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta;
  3. superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione;
  4. mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente;
  5. spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
  6. mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento ( articolo 4, comma 1 del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015);
  7. violazione delle regole di condizionalità di cui agli articoli 21, commi 8 e seguenti del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015,ovvero in caso di:

    • mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
    • mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
    • mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
    • mancata accettazione di un’ offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo numero 150 del 2015.
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