23 marzo 2016

ASDI: partecipare alle misure di politiche attive è un obbligo

Occhio agli obblighi imposti in capo ai percettori di ASDI, in materia di politiche attive: l’inosservanza può costare la decadenza della prestazione

Autore: DANIELE BONADDIO
La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro può costare molto caro ai percettori dell’ASDI, così come per i titolari di NASpI e DIS-COLL. Infatti, a norma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 è previsto che l’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché ai c.d. “meccanismi di condizionalità” tra politiche attive e passive, potenziati dall’art. 21 del predetto Decreto Legislativo.

Dunque, la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore, come stabilito all’art. 21, co. 8 e ss.

Vediamoli nel dettaglio.

Sanzioni – Nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato si avrà:
  • in caso di prima mancata presentazione, una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di seconda mancata presentazione, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dall’ASDI.

Mentre nelle ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo, le norme richiamate prevedono:
  • nel caso di mancata partecipazione per la prima volta, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, salva la concessione dei soli incrementi per carichi familiari ;
  • nel caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla fruizione dell’ASDI.

Altri casi di sanzioni sono previste in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva; quindi:
  • la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comporta la decadenza dalla prestazione;
  • la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 citato, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Patto di servizio – Infine, appare opportuno chiarire che affinché i percettori delle prestazioni a sostegno del reddito confermino lo stato di disoccupazione, a norma dell’art. 20, co. 1 del menzionato decreto legislativo è necessario che questi ultimi contattino i centri per l’impiego, entro 30gg dalla DID (in mancanza vengono convocati direttamente dai centri per l’impiego), per la profilazione e la stipula di un patto di servizio. Tale patto, che va a comprovare la volontà del disoccupato di inserirsi nel mercato del lavoro, deve contenere alcuni elementi essenziale che possiamo così sintetizzare:
  • individuazione di un responsabile delle attività;
  • definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
  • definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
  • frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  • modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Altra cosa estremamente importante che il patto di servizio deve contenere, causa le sanzioni su illustrate, è la disponibilità del richiedente di rendersi parte attiva alle seguenti attività:
  • partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, invia esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  • partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione di congrue offerte di lavoro. La definizione di congrua offerta di lavoro dovrà essere adottata dal MLPS, su proposta dell’ANPAL, tenendo conto di alcuni criteri quali, distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, coerenza con le esperienze e le competenze maturate ed infine retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese.

Si precisa, infine, che se entro 60gg dalla DID il disoccupato non sia stato convocato dai centri per l’impiego è possibile chiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL stessa al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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