L’INPS, con la Circolare n. 62 del 19 marzo 2015, ha fornito utili precisazioni in merito alla liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. In particolare, è stato chiarito
che laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.
Tale facoltà è preclusa al beneficiario di ASpI o mini SpI decaduto dall’indennità per avere omesso la comunicazione o per aver comunicato un reddito oltre il limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione.
Inoltre, in considerazione del fatto che l’anticipazione non è più considerata funzionale al sostegno di uno stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che, piuttosto, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo di imprenditorialità, il lavoratore è dispensato dal comunicare il reddito presunto all’INPS, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo.
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ASpI e mini ASpI. Liquidazione anticipata (128 kB)
ASpI e mini ASpI. Liquidazione anticipata - Lavoro & Previdenza N. 59-2015
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