23 ottobre 2015

ASpI per lavoratori sospesi: prorogata fino alla fine dell’anno

Dietrofront del Ministero del Lavoro sull’erogazione dell’ASpI per lavoratori sospesi: nella prestazione rientrano anche le cessazioni intervenute dal 23.10 al 31.12 di quest’anno.

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’”indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” spetta anche per periodi di sospensione dell’attività attivati entro il 23 settembre e fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine, è necessario che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27/2015.

ASpI per lavoratori sospesi – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 17 ha riconosciuto – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – l’indennità ASpI anche per i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali. La durata massima del trattamento, in tal caso, non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. A tal fine, sono state dedicate risorse finanziarie per un importo non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Stop all’ASpI - Ora, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), è stata prevista l’abrogazione della suddetta norma. Ragione per cui, l’INPS – su parere concorde del Ministero del Lavoro - non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015.

Cosa significa tutto questo? La risposta è rinvenibile tra le righe del messaggio n. 6024/2015. In pratica, per le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
Quindi le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali hanno potuto presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).

Dietrofront del MLPS - Tuttavia, spiega il Ministero del Lavoro, tale interpretazione incide su fattispecie già perfezionate, determinando un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015. Alla luce di ciò, secondo la Direzione generale degli ammortizzatori sociali sarebbe più opportuno assumere un’ interpretazione estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazione sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2015.

In altri termini, entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.
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