18 novembre 2015

ASpI per lavoratori sospesi: sbloccate le domande

INPS, messaggio n. 7011 del 17 novembre 2015

Autore: redazione fiscal focus

Sono state finalmente sbloccate le domande di ASpI per i lavoratori sospesi presentate nel periodo “1° gennaio-18 aprile 2015”. A confermarlo è l’INPS con il messaggio n. 7011 di ieri, invitando le Direzioni Regionali ad una celere definizione delle domande sbloccate al fine di consentire il monitoraggio della spesa delle domande, in modo tale da capire se esistono i margini per un eventuale ulteriore sblocco delle domande rientranti nei limiti di spesa previsti dalla norma vigente.


Sul punto,è stato segnalato che esistono tutt’ora alcune domande sospese 2014 non ancora definite. Pertanto, le Direzioni Regionali sono state invitate a procedere alla definizione di queste ultime.


ASpI per lavoratori sospesi - La Riforma Fornero (art. 3, c. 4 della L. n. 92/2012) ha concesso, in via del tutto sperimentale per il periodo “2013-2015” e per un importo non superiore a 20 milioni di euro, l’indennità di disoccupazione (ASpI) per crisi aziendale e occupazionale ai lavoratori sospesi, compresi apprendisti, per un massimo di 90 giorni in un biennio, a patto che ci sia un intervento integrativo del 20% da parte degli enti bilaterali.


In particolare, per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” s’intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.


Campo di applicazione - Possono beneficiare del nuovo ammortizzatore sociale i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, c. 1, della L. n. 223/1991 e s.m.i.


Restano esclusi invece: i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.




Condizioni - Per poter accedere all’ASpI è necessario: che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; essere in possesso di un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

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