2 ottobre 2015

ASpI per lavoratori sospesi: stop dal 24.9

I lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali riceveranno l’ASpI solo per i periodi sospesi fino al 23 settembre 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Non potranno più essere erogati prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del recente D.Lgs. n. 148/2015). Quindi, qualora l’INPS riceve richieste di liquidazione per l’ormai vecchia indennità di disoccupazione ASpI (sostituita dal 1° maggio 2015 dalla NASpI), per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura prenderà automaticamente in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 6024/2015.

ASpI per lavoratori sospesi – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 17 ha riconosciuto – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – l’indennità ASpI anche per i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali. La durata massima del trattamento, in tal caso, non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. A tal fine, sono state dedicate risorse finanziarie per un importo non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.
Stop all’ASpI - Ora, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), è stata prevista l’abrogazione della suddetta norma. Ragione per cui, l’INPS – su parere concorde del Ministero del Lavoro - non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015.
Cosa significa tutto questo? La risposta è rinvenibile tra le righe del messaggio istituzionale. In pratica, per le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.

Quanto alle domande volte a richiedere la menzionata indennità i lavoratori sospesi potranno presentarla, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015 corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi).
Infine, l’INPS ricorda che la prestazione in argomento verrà liquidata in ordine cronologico della data di presentazione delle richieste. Si sollecitano quindi gli interessati a presentare l’istanza nel più breve tempo possibile, considerato che l’indennità verrà corrisposta nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.
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