11 novembre 2015

Assegni familiari non corrisposti: occhio alle nuove sanzioni

Vi siete dimenticati di corrispondere gli assegni familiari a vostri dipendenti? Ecco le sanzioni a cui andrete incontro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22 co. 6 (Capo IV) ha riformulato gli importi sanzionatori in caso di mancata corresponsione degli assegni familiari, andando così a modificare l’art. 82, co. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Infatti, il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro (in precedenza l’ammenda andava “da Lire 1000 a Lire 10.000”).


Sanzione a scaglioni – Rispetto alla normativa precedente, ad essere modificato è l’impianto sanzionatorio in caso di violazione plurime. Infatti, se in precedenza la legge prevedeva l’applicazione di una sanzione standard, ora abbiamo una sanzione “a scaglioni” per ogni tot di assegni familiari non corrisposti.


Nel secondo periodo dell’art. 22, co. 6 del Decreto Legislativo in commento è specificato che “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”.


Sul punto, è possibile notare come il Legislatore abbia adottato, anche per quanto concerne la mancata corresponsione degli assegni familiari, lo stesso sistema sanzionatorio previsto per il LUL e per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga, regolando una parametrazione basata sul numero dei dipendenti o sul periodo di violazione.


Prescrizione quinquennale – Al riguardo, appare opportuno ricordare che il diritto a percepire gli assegni familiari si prescrive in cinque anni decorrenti dal mese successivo di maturazione degli stessi. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreché in caso di richiesta scritta del lavoratore all’INPS o all’Ispettorato del Lavoro.


La richiesta va effettuata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo reperibile sul sito dell’INPS (modello ANF/DIP SR16); in particolare quindi bisogna avere a disposizione i dati relativi al reddito riferito all’anno della richiesta, la composizione del nucleo familiare, la Ragione Sociale dell’azienda a cui si presenta la domanda di arretrati.


Si precisa, infine, che l’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:


  • richiedente;
  • coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato;
  • figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili;
  • figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi;
  • nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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