27 giugno 2016

Assegno di ricollocazione tra le politiche attive ANPAL

Con l’approvazione dello statuto dell’Anpal si è dato un punto di svolta per la definizione di tutte le sue funzioni. Si attende la piena operatività per la definizione dell’assegno di ricollocazione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il Festival del Lavoro che si terrà nel corso dei prossimi giorni avrà come uno dei temi portanti le politiche attive, le quali sono state fortemente incentivate con il D.Lgs. 150/2015 attuativo del Jobs Act e recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, il quale oltre a prevedere l’Anpal, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha previsto anche un incentivo utile al ricollocamento di coloro i quali hanno perso il lavoro e usufruiscono del sostegno al reddito.

Assegno di ricollocazione - L’assegno di ricollocazione, che sarà di un importo che potrà variare tra 1.500 e 4.000 euro, previsto inizialmente dal D.Lgs. 22/2015 (In materia di ammortizzatori sociali), è stato inserito all’interno dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 con l’obiettivo di aiutare i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi a trovare un nuovo impiego. Tali soggetti potranno rivolgersi “al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato”, per ottenere una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione graduata in funzione del profilo personale di occupabilità. Esso sarà spendibile presso:
  • i centri per l'impiego;
  • i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 150/2009, quali ad esempio le agenzie per il lavoro.

Le modalità - L’assegno sarà rilasciato dalla Regione o Provincia di appartenenza, e sempre che siano rispettati i limiti finanziari previsti e sarà graduato in base al profilo di occupabilità. Una delle caratteristiche di tale somma su cui occorre soffermarsi è quella che prevede che “l'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale” (comma 3 dell’art. 23 D.Lgs. 150/2015).

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e quindi allo stato attuale è attivo solo in via sperimentale in alcune regioni. Sarà appunto l’Anpal che dovrà dirimere le modalità operative per l’assegno. Quel che è certo, è che la normativa stabilisce che la somma erogata al disoccupato sarà spendibile solamente presso i Centri per l’Impiego o i soggetti previsti dall’art. 12, i quali dovranno occuparsi dell’affiancamento del lavoratore con un tutor, ricercando la nuova occupazione, la quale dovrà però essere congrua, e cioè valutata sulla base:
  • della coerenza con esperienze e competenze maturate;
  • della distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • della durata della disoccupazione;
  • della percezione – con accettazione dell’offerta di lavoro – di una retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all’indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Gli obblighi dei soggetti “ricollocatori” – I soggetti che si occuperanno di affiancare il disoccupato nella ricerca attiva di una nuova occupazione avranno degli obblighi non indifferenti, il mancato rispetto dei quali comporterà la perdita dell’assegno in questione.
In particolare, dovranno affiancare un tutor, cercare un’occupazione che sia congrua, comunicare al Centro per l’Impiego (in caso di soggetto differente da quest’ultimo) un rifiuto ingiustificato del disoccupato. Tutte queste condizioni derivano dal fatto, che con la predisposizione dell’assegno di ricollocazione cambieranno anche le modalità di percezione della NASpI, che sarà strettamente legata all’attiva ricerca di una nuova occupazione.
Il ruolo dell’Anpal – In tutti ciò, un compito essenziale sarà attribuito all’Agenzia per le politiche attive, che si occuperà non solo di definire nella pratica le modalità per l’erogazione e l’ammontare dell’assegno per singolo profilo, ma avrà anche compiti di monitoraggio e valutazione dei soggetti erogatori del servizio, creando un coordinamento tra questi ultimi e i Centri per l’impiego.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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