28 aprile 2016

Assegno integrativo: domanda entro 60gg dal nuovo rapporto di lavoro

L’INPS colma il vuoto normativo riguardante i termini entro i quali i lavoratori possono chiedere l’assegno integrativo

Autore: Daniele Bonaddio
Il lavoratore in mobilità che viene assunto a tempo indeterminato, con inquadramento in un livello retributivo inferiore dal precedente rapporto di lavoro, anch’esso a tempo indeterminato, ha 60 giorni di tempo per chiedere all’INPS l’assegno integrativo. Il termine è considerato perentorio, per cui lo spirare dello stesso determina l’inaccoglibilità dello stesso.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1841 di ieri a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito al termine di presentazione della domanda.

Assegno integrativo – L’assegno integrativo, disciplinato dall’art. 9, co. 5 della L. n. 223/1991, spetta al lavoratore in mobilità che accetti un’offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, e conclusosi con il collocamento in mobilità.
Il predetto assegno è pari alla differenza fra tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi.

La prestazione è erogata a domanda, alla stregua delle altre prestazioni di carattere previdenziale.

Termine di domanda - Dunque, è di tutta evidenza la stretta correlazione tra l’assegno integrativo e l’indennità di mobilità ordinaria, correlazione che si ripercuote anche sui termini perentori di decadenza per la presentazione della domanda.

Infatti, come chiarito fin dalla Circolare n. 105 del 1997, “condizione essenziale per la concessione dell’assegno integrativo è l’esistenza del diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità al momento dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato”.

Tuttavia, nasce un problema fondamentale circa il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo; infatti, non avendo la Legge 223/1991 previsto specifiche indicazioni al riguardo, l’INPS ritiene che bisogna riferirsi, ai sensi dell’art. 7, comma 12 della stessa legge al rinvio generale alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria .

In particolare, l’art. 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ha stabilito che “per conseguire il diritto all’indennità di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento”.

Pertanto, l’applicazione di detto principio all’assegno integrativo determina che la domanda debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale termine decadenziale si configura come perentorio, per cui lo spirare dello stesso determina l’inaccoglibilità della domanda.
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