17 novembre 2011

Assoggettate al 50% le indennità di navigazione e di comando

Le indennità di navigazione e di comando sono soggette ad imponibile contributivo e fiscale pari al 50% del loro ammontare

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 45 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte della Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), ha chiarito che l’indennità di navigazione e l’indennità di comando sono soggette ad imponibile contributivo e fiscale nella misura pari al 50% del loro ammontare, a prescindere dalle circostanze contemplate dalla contrattazione collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali.

Il quesito – La Confitarma, in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito al corretto inserimento nella base imponibile, ai fini della determinazione dei contributi dovuti all’INPS e del relativo regime fiscale, delle indennità contrattuali di navigazione e di comando, disciplinate sia dal CCNL che dal contratto integrativo aziendale. In particolare, si chiedono precisazioni in merito alla correttezza dell’assoggettamento ad imponibile contributivo, nonché a prelievo fiscale, ex art. 51, comma 6, D.Lgs. n. 314/1997 (T.U.I.R.) delle indennità contrattuali su menzionate, nella misura pari al 50% del loro ammontare.

Chiarimenti preliminari – La DGAI, al fine di fornire una corretta soluzione alla problematica sottesa, fa esplicito riferimento all’art. 51, c. 6, D.Lgs. n. 314/1997 (TUIR), in virtù della quale “[…] le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo […] concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”. Inoltre, si evidenzia che la ratio della citata norma trova fondamento nel principio di armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, concernenti i redditi di lavoro dipendente, e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Le indennità di navigazione – Ciò detto è possibile affermare che la norma sopra menzionata può essere applicata all’indennità di navigazione, sia con riguardo al profilo contributivo che con riferimento al prelievo fiscale. Tale indennità viene erogata a favore dei lavoratori marittimi a fronte dell’esclusiva permanenza a bordo, nonché per il disagio affrontato nell’espletamento del servizio cui gli stessi sono adibiti.

Le indennità di comando – Stessa interpretazione normativa si ha per le indennità di comando, anche se non espressamente nominata dalla disposizione normativa in esame, ma comunque prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello per i comandanti e i direttori di macchina impiegati nei servizi di autotraghettamento, quale componente integrativa dell’indennità di navigazione.

La risposta del Ministero del Lavoro – Alla luce di quanto affermato è possibile concludere che entrambe le tipologie di indennità risultano soggette ad imponibile contributivo e fiscale nella misura pari al 50% del loro ammontare, a prescindere dalla circostanza che siano contemplate dalla contrattazione collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali. Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che tale soluzione interpretativa trova conferma sia nel parere reso dell’Agenzia delle Entrate, prot. 26533/C3/2009, che nella nota INPS del 23 aprile 2010, nella parte in cui ribadiscono la duplice finalità retributiva e risarcitoria della indennità di navigazione nonché delle relative voci integrative di origine contrattuale aziendale (indennità di comando), sottolineando che proprio in relazione a tali finalità le suddette indennità concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 50%.
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