18 settembre 2013

Assunzioni agevolate. Ecco le istruzioni contabili

L’Istituto previdenziale spiega come operare per fruire dell’incentivo introdotto dalla Riforma Fornero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 14473/2013, ha fornito importanti indicazioni contabili in merito all’incentivo concesso dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, della L. n. 92/2012) che agevola l’assunzione di lavoratori over50, disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualunque età. In particolare, è stato precisato che i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, a regime, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “Tipo contribuzione” il codice "55".

L’incentivo – In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012) che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Esso spetta in caso di: assunzioni a tempo indeterminato; assunzioni a tempo determinato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Inoltre, l’agevolazione spetta per assunzioni a tempo parziale e per scopo di somministrazione. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. L’agevolazione vale per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che sale a 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

Istruzioni operative – Come precisato in premessa e a integrazione di quanto illustrato dall’INPS nella circolare n. 111/2013, i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, a regime, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “Tipo contribuzione” il codice "55", che ha il significato di "lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012", in quanto ammessi al beneficio della riduzione del 50% dei contributi a loro carico. Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, invece, il datore di lavoro recupererà la differenza tra la contribuzione già versata in misura intera e la contribuzione agevolata, esponendo nella denuncia contributiva il codice "L431", avente il significato di "Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012". In entrambi i casi, l'INPS procederà alla rilevazione contabile (con l'indicazione dei nuovi conti contabili) di tale beneficio attraverso le logiche della nettizzazione dei contributi.
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