15 settembre 2011

Attività usuranti: pensionamento anticipato anche per gli addetti ai lavori di segheria del marmo

Ministero del Lavoro, Circolare n. 25 del 14 settembre 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 25 del 14 settembre 2011 fornisce indicazioni in merito al campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, avente ad oggetto l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e, in particolare, sulla possibilità di includere i lavori di segheria del marmo nell’ambito delle attività “particolarmente faticose e pesanti” ai fini della applicabilità del regime pensionistico speciale previsto dallo stesso Decreto.

Ministero del Lavoro, Circolare 14 settembre 2011, n. 25 - Possono considerarsi attività “particolarmente faticose e pesanti”, ai fini del pensionamento anticipato, anche i lavori di segheria del marmo, purché dette attività siano svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.

Le diverse tipologie di lavori - In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, può essere esercitato dalle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 19 maggio 1999;
- lavoratori a turni che hanno prestato la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un minimo di 78 notti per chi ha maturato i requisiti tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, o per un minimo di 64 notti per coloro che maturano i requisiti dopo il 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività in orario notturno che comprenda almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l’intero anno lavorativo;
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni indicate nell’elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile (Obbligatorietà del cottimo), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie; tale genere di processo produttivo dev’esser contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; queste ultime si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Richiesta di chiarimento - In seguito ad alcune richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di includere i lavori di segheria del marmo nell’ambito delle attività “particolarmente faticose e pesanti” ai fini del pensionamento anticipato ex d.lgs. n. 67/2011, si è avanzato il dubbio, in particolare, sull’inclusione dei citati lavori fra le attività previste dal D.M. 19 maggio 1999, nell’ambito delle quali si annoveravano i “lavori in galleria cava o miniera mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza continuità” nonché “i lavori nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale”.

La risposta del Ministero del Lavoro - Secondo le precisazioni del Ministero del lavoro, nell’applicazione dello speciale regime pensionistico previsto dal recente D.lgs. n. 67/2011, possono considerarsi attività “particolarmente faticose e pesanti”, anche i lavori di segheria del marmo, purché dette attività siano svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave. Resta evidentemente ferma la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti di appartenenza del lavoratore alle altre categorie indicate dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 67/2011.
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