Premessa – Cambiano i destinatari dell’invio telematico delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc. La documentazione, infatti, non dovrà più essere presentata al Ministero del Lavoro, bensì alle Direzioni territoriali competenti per territorio mediante Pec (posta elettronica certificata). Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica delle singole DTL sono pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) sotto la voce “uffici territoriali”. Per le aziende plurilocalizzate, invece, l'invio deve essere effettuato alla Direzione territoriale ove è ubicata la sede legale. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 6378/2013, precisando altresì che la novità scatta dal 15 aprile 2013.
Rilascio del Durc - Affinché l'interessato possa ottenere il rilascio del Durc deve certificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In relazione a quanto sopra, i datori di lavoro sono tenuti a fornire tale autocertificazione alla DTL territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata. Si rammenta, inoltre, che l’autocertificazione, presentata e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere fornita una sola volta, fermo restando che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato, dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo ufficio presso il quale la stessa è stata depositata.
Modalità alternative d’invio – In ogni caso, l’autocertificazione necessaria ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), potrà sempre essere trasmessa con le seguenti modalità: consegna personale presso la DTL competente, raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax.
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