1 febbraio 2016

Autoliquidazione 2015-2016: appuntamento alla cassa

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per il versamento dell’autoliquidazione dei premi INAIL 2015-2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il consueto appuntamento dell’Autoliquidazione INAIL è alle porte. Infatti, entro martedì 16 febbraio 2016i datori di lavoro dovranno versare i premi assicurativi INAIL a saldo 2015 e acconto 2016; mentre c’è tempo fino al 29 febbraio 2016 per l’invio telematico della denuncia retributive annuali comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate (ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della L. n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”


Ricordiamo che da quest’anno, sono cambiate le modalità di comunicazioni delle basi di calcolo per stabilire il premio da pagare all’INAIL. L’Istituto assicurativo, infatti, ha già reso disponibili i suddetti dati dal 21 dicembre scorso direttamente sul proprio sito web (www.inail.it).


Pertanto, il datore di lavoro non riceverà più, come negli anni passati, la comunicazione delle basi di calcolo del premio assicurativo tramite posta elettronica certificata (Pec) oppure, ove mancante o non attiva la casella Pec, mediante la posta ordinaria (email), ma saranno resi noti direttamente sul portale dell’INAIL, la quale informerà l’utenza - entro la fine di ogni anno - dell’avvenuta pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”, attraverso apposito avviso sul sito istituzionale.


Adempimenti del datore -Ma vediamo ora più da vicino gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro.In particolare, essi dovranno:


entro il 16 febbraio 2016:calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”.


entro il 29 febbraio 2016: presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.



Riduzione del premio – Sul punto, si rammenta che anche per quest’anno sono applicabili gli sconti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128, la quale ha stabilito una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38%%; mentre sulla rata 2016 si applica il 16,61%.


Ebbene tenere presente, inoltre, che lo sconto è cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all’impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del 15,38% e/o 16,61% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.



Le retribuzioni convenzionali - Ai fini della determinazione del calcolo del premio da autoliquidazione, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte e, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, che per l’anno 2015 e per la generalità dei lavoratori, è pari ad € 53,98.



La rateizzazione – Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.


In particolare, i datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:


entro il 16 febbraio 2016 devono versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;


entro il 16 maggio 2016 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00172603;


entro il 22 agosto 2016 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00349041;


e infine, entro il 16 novembre 2016 devono versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00525479.



A tal proposito si ricorda che, per quest’anno, il tasso di interesse da applicare al II, III e IV rateo (il primo è senza interessi), sarà è dello 0,7%.





Le sanzioni – Infine, qualora il lavoratore non comunichi all’INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno passato, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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