12 febbraio 2016

Autoliquidazione 2015-2016: così non va!

Il 16 febbraio scade il termine per il versamento dei premi assicurativi: intanto si scatenano le proteste dei CdL costretti a lavorare di notte per aggirare il malfunzionamento del sito dell’INAIL

Autore: DANIELE BONADDIO

Il consueto appuntamento dell’Autoliquidazione INAIL ha dell’incredibile.Nonostante le dure proteste da parte del CNO dei Consulenti del Lavoro a causa del malfunzionamento del sito dell’INAIL, culminate con le scuse ufficiali nei giorni scorsi da parte dell’Istituto assicurativo, gli operatori del settore dovranno fare comunque i conti con l’imminente scadenza di martedì prossimo 16 febbraio 2016 per il versamento dell’Autoliquidazione dei premi INAIL 2015-2016.


Infatti, la tanto attesa proroga – chiesta a gran voce sia sui social sia dal menzionato Consiglio Nazionale – alla fine non è arrivata, costringendo i professionisti a trovare soluzioni alternative per permettere alle aziende di poter far fronte al versamento dei premi INAIL. Migliaia sono i CdL obbligati a lavorare di notte per evitare la grande affluenza degli utenti che nelle ultime ore hanno preso d’assalto il sito dell’INAIL.


“Il funzionamento del sito non può essere un optional”, come giustamente affermato dalla Presidente dei CdL, Marina Calderone, la quale ha affermato anche che "Le lacune esistenti non possono essere scaricate su utenti e professionisti. È ora che l'Agenda Digitale non resti una mera affermazione di principio".


Morale della favola:i professionisti dovranno rimboccarsi le maniche e ottemperare comunque agli adempimenti per conto dei sostituti d’imposta, ai quali “giustamente” interessa esclusivamente che entro il 16 febbraio siano pronti i mod. F24 per il versamento dei premi.


A preoccupare è anche la scadenza del 29 febbraio 2016, termine entro il quale i datori di lavoro (o chi per loro conto) devonopresentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.


Ma vediamo cosa accade nelle peggiori delle ipotesi; ossia, qualora l’azienda non ottemperi al versamento dei premi INAIL. Ebbene, gli artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65 prevedono che, laddove l’azienda ometta di comunicare nei tempi previsti all'Istituto l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, si incorre in una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.




L’auspicio è certamente quello che non si arrivi a tanto; anche perché avrebbe il sapore di una vera e propria beffa pagare una sanzione per la mancata efficienza da parte di un Istituto pubblico. La speranza è quella che arrivi in extremis la proroga per consentire alle imprese di poter adempiere serenamente ai propri obblighi.

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