26 maggio 2016

Autoliquidazione 2015-2016: online le basi di calcolo per le nuove PAT

Il 16 giugno scade la prima e la seconda rata, senza calcolo degli interessi, del premio INAIL 2015-2016 per le aziende di nuova costituzione

Autore: Daniele Bonaddio
Adempimento in vista per le imprese di nuova costituzione. Infatti, entro il 16 giugno 2016 bisogna calcolare e versare sia l’autoliquidazione del premio 2015-2016 sia inviare i dati retributivi relativi alla regolazione 2015. A tal fine, l’Istituto assicurativo ha proceduto all’elaborazione delle basi di calcolo per le PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) di nuova emissione, rendendo al contempo disponibile – come avvenuto per le aziende soggette all’ordinaria autoliquidazione dello scorso febbraio – i servizi telematici per ottemperare all’adempimento.

Si precisa che le basi di calcolo sono disponibili dal 20 maggio 2016 nel “Servizio online” del portale istituzionale “Comunicazione Basi di Calcolo”, sezione “Fascicolo Aziende”. Dalla predetta data l’utente potrà accedere anche ai Servizi online “Visualizza basi di Calcolo”, “Richiesta Basi di Calcolo”, “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”.

Ambito soggettivo – L’adempimento in questione riguarda tutti quei codici ditta di nuova costituzione, attivati alla fine del mese di dicembre scorso, ossia dopo l’elaborazione delle basi di calcolo dei codici ditta che avviene puntualmente da parte dell’INAIL tra fine novembre e inizio dicembre.

Per queste ultime, siccome risultano sprovviste delle basi di calcolo con la conseguente impossibilità di poter procedere all’autoliquidazione 2014-2015, è stato concesso loro di ottemperare al versamento del premio INAIL entro il 16 giugno 2016. A tal fine, l’Istituto assicurativo ha elaborato appositamente nuove basi di calcolo a cui dovranno attenersi le imprese interessate.

Adempimenti - In particolare il datore di lavoro, oltre a dover provvedere al calcolo e al versamento dei premi INAIL, ha l’obbligo di trasmettere i dati retributivi relativi alla regolazione 2015 e ad indicare l’eventuale opzione di pagamento in forma rateale.

Mentre l’INAIL, dal proprio canto, avrà l’obbligo di inviare ai datori di lavoro interessati le basi di calcolo.

Versamento – Il versamento del premio potrà essere effettuato in un’unica soluzione ovvero a rate mensili costanti (per importi da € 1.000 in avanti ed apposita istanza). Se si scegliesse invece di pagare con la L. n. 449/1997, bisogna calcolare gli interessi – pari allo 0,7% – da pagare entro le seguenti tre (e non quattro) scadenze:
16 giugno 2016 (50% dell’importo dovuto);
20 agosto 2016 (25% dell’importo dovuto);
16 novembre 2016 (25% dell’importo dovuti).

Attenzione. Sulla prima scadenza (prime due rate) non è previsto alcun interesse, ma sulla seconda e terza scadenza (terza e quarta rata) occorre applicare rispettivamente i seguenti coefficienti: 0,00116986 e 0,00293425.

Facciamo un esempio.

Ipotizziamo che un’impresa costituita a fine dicembre chiede di pagare un importo di 10.000 euro con l’opzione della Legge 449/1997. In tal caso, avremo una rata di 2.500 euro l’una (10.000/4) da pagare entro le seguenti scadenze:
• 16 giugno 2016 (I e II rata): pari a 5.000 euro;
• 20 agosto 2016 (III rata): pari a 2.500 euro;
• 16 novembre 2016 (IV rata): pari a 2.500 euro.

Come detto pocanzi, sulla prima scadenza non si applica nessun tasso d’interesse, ma sulla seconda e terza dovremo tenere conto del tasso d’interesse dello 0,7%, al netto dell’1,01%. Quindi avremo:
• 2.500 euro/1,01= 2.475,25 euro.

Ora bisogna calcolare l’interesse sulla seconda e terza scadenza, che si ottiene come segue;
• 2.475,25*0,70%*61/365= 2,90 euro (seconda scadenza);
• 2.475,25*0,70%*153/365= 7,26 euro (terza scadenza).

In definitiva; l’importo delle rate sarà pari a:
2.502,90 euro (seconda scadenza);
2.507,26 euro (terza scadenza).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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