11 agosto 2016

Autonomi: alla cassa per il versamento dei contributi

Ultima chiamata per gli artigiani e commercianti e liberi professionisti INPS: alla cassa con lo 0,4% per il versamento dei contributi

Autore: Daniele Bonaddio
Scaduto il termine del 6 luglio 2016, ultimo giorno utile per il versamento dei contributi senza maggiorazione, gli artigiani e commercianti ed i liberi professionisti iscritti alla GS INPS possono sempre ottemperare all’adempimento, entro il 22 agosto 2016 (il 20 cade di sabato), scontando una maggiorazione a titolo d’interesse dello 0,4%.

Il versamento ha come oggetto i contributi a “saldo 2015” e primo “acconto 2016”, mediante versamento con il mod. F24.


Attenzione. La maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.




La proroga - Con il Comunicato Stampa del Mef N° 107 del 14.06.2016, è stata ufficializzata la proroga dei versamenti di UNICO 2016 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti interessati dagli studi di settore, ossia le persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore oppure i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.



Nuova scadenza – Ciò detto, gli artigiani e commercianti e liberi professionisti (gestione separata INPS) potevano versare i contributi, senza maggiorazione - per il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 - entro il 6 luglio 2016. Spirato tale termine, gli interessati potranno comunque adempiere all’obbligo contributivo, in quanto la legge consente loro di versare l’importo dovuto, entro il 22 agosto 2016 (il 20 cade di sabato).



Si ricorda, infatti, come il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori – che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In ogni caso, bisogna comunque versare la maggiorazione dello 0,4% in quanto non si è provveduto al relativo versamento entro il 6 luglio 2016.



La rateizzazione – A tal proposito, si rammenta che le categorie di lavoratori in commento possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:


  • per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del Modello UNICO 2016;
  • per i liberi professionisti, invece, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2015 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2016. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel Modello Unico persone fisiche 2016.


Compensazione – Infine, si ricorda che è possibile avvalersi del meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS (www.inps.it), selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; poi, dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare: “Domande telematizzate” -> “Compensazione contributiva” o “Rimborso”.




L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. 




Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del Modello UNICO 2016 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2016) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0).
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