30 settembre 2015

Autonomi: occhio al Cassetto previdenziale!

Sono terminate le operazioni di controllo sui redditi prodotti, per l’anno di imposta 2012 Unico 2013, dei liberi professionisti iscritti alla GS INPS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Fiato sospeso per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Nei giorni scorsi, infatti, l’Istituto previdenziale ha comunicato di aver terminato le operazioni di caricamento e controllo delle posizioni relative ai redditi prodotti, per l’anno d’imposta 2012 Unico 2013, dai soggetti che hanno dichiarato redditi di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53, co. 1 del TUIR. Tali soggetti, quindi, potranno verificare nel proprio “Cassetto previdenziale” se l’accertamento in questione abbia evidenziato un’anomalia o meno. In caso di non coincidenza la procedura segnala un’anomalia che viene evidenziata appunto con il tasto “anomalia” e triangolo giallo.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 5969/2015.

Ambito soggettivo – I lavoratori soggetti al controllo da parte dell’INPS sono i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (c.d. “senza cassa”), ai sensi dell’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere obbligatoriamente i contributi previdenziale se:
• i redditi professionali prodotti non siano assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria;
• per l’attività professionale esercitata non sia stata istituita una Cassa previdenziale di categoria;
• la Cassa previdenziale di categoria nel proprio regolamento abbia previsto l’esonero, facoltativo o obbligatorio, dall’iscrizione.
Contributi – Tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro RR sezione II del modello UNICO PF. Al contrario, non rientrano nell’iscrizione alla Gestione separata, quindi neanche alla compilazione del suddetto quadro, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai Decreti Legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Quanto alla base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta, per i liberi professionisti essa è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.

In altre parole, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:
• Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), rigo:
- RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive;
- RE 23 o RE 25;
• Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), rigo:
- RH15 o RH17;
- oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
• Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98):
- Flag nella casella: Autonomo;
- Rigo LM6-LM9.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1. Pertanto, i dati presenti nei quadri devono trovare corrispondenza con quanto esposto nel quadro RR sez. II.
Anomalie – Nel caso in cui la procedura segnali una anomalia, poiché è stata riscontrata una incongruenza dei dati esposti nel quadro RR, il libero professionista si troverà nel proprio “Cassetto previdenziale” un triangolo giallo con un tasto “anomalia”. Cliccando su tale tasto la procedura evidenzia la specifica motivazione con la corretta descrizione.

Controllo – Infine, l’Istituto previdenziale tiene a ricordare che la procedura ha effettuato anche dei controlli di merito sulla corretta determinazione della base imponibile, controllo di aliquota o periodo indicato, nonché il controllo sul raggiungimento del massimale nel fondo (compreso quindi la rilevazione dei redditi presenti quale parasubordinato). Di conseguenza, possono risultare posizioni, non coerenti con le disposizioni vigenti, che devono essere correttamente gestite onde evitare un parziale accredito della contribuzione versata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy