26 novembre 2013

Avvisi inesitati. L’INPS si affida ai messi e alla Pec

Qualora la notifica dell’avviso di addebito non è andata a buon fine, l’INPS può affidarsi ai messi comunali e alla Pec

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’avviso di addebito INPS può essere notificato anche tramite Pec o mediante l’ausilio dei “messi comunali o agenti di polizia municipale”. Infatti, qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine o nel caso in cui, già dopo il primo inesito, risulti impossibile reperire un indirizzo utile per una riemissione dell’Avviso, diverso da quello indicato in anagrafe tributaria, l’INPS potrà rivolgersi agli enti locali che utilizzeranno modalità alternative di notifica. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 18947.
Avviso di addebito INPS – L’avviso di addebito è uno strumento utilizzato dall’INPS per richiedere il pagamento sia di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia di quelle accertate come dovute da uffici od organi di vigilanza anche di altri enti. In assenza di pagamento, si ha 60 giorni di tempo dalla notifica, per evitare che l’Agente della Riscossione avvii le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
La normativa – La gestione degli avvisi di addebito è stata recentemente rivisitata dall’art. 30, c. 4 del D.L. n. 78/2010, il quale specifica che "l’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero [...] dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Sulla base del suddetto disposto normativo, e in attesa della compiutezza del sistema di notificazione tramite Posta Elettronica Certificata, l’INPS ha scelto di utilizzare per la notifica degli avvisi di addebito - in primo luogo - la modalità dell’invio di raccomandata A/R procedendo alla postalizzazione massiva. Ciò detto, diverse Sedi INPS hanno chiesto un parere circa la possibilità di poter utilizzare modalità alternative di notifica qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine o qualora, già dopo il primo inesito, risulti impossibile reperire un indirizzo utile per una riemissione dell’Avviso, diverso da quello indicato in anagrafe tributaria.
Modalità alternative – La risposta dell’Istituto previdenziale è positiva. Infatti, per le imprese individuali o costituite in forma societaria che non siano cessate e che abbiano assolto l’obbligo di dotarsi di una casella di "posta elettronica certificata", è possibile - a fronte di un Avviso di Addebito inesitato - inviare l’Avviso originario tramite PEC, dunque senza procedere all’annullamento per inesito. In particolare, la Pec da trasmettere dovrà avere:
 come oggetto standard la dicitura "Notifica Avviso di Addebito n. (...).- Contribuente (...).";
 come testo la dicitura "Ai sensi dell’art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l’Avviso di Addebito n . (...) formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata”;
 il documento contenente la “Richiesta conferma indirizzo e notifica a mezzo messo comunale Avviso di addebito”.
Nei casi in cui non potrà essere utilizzato il canale Pec, è possibile ricorrere alla notifica attraverso il messo comunale, previa richiesta.
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