27 ottobre 2015

Aziende agricole: bonus unico per le zone montane o svantaggiate

Non è possibile cumulare i benefici sulle assunzioni e sul particolare regime di fiscalizzazione

Le aziende agricole che pensavano di poter godere di un doppio bonus (sgravio triennale sulle assunzioni e regime di fiscalizzazione) si sbagliavano di grosso. L’INPS, infatti, ha chiarito senza mezzi termini, che per le assunzioni effettuate nell’anno 2015, le aziende operanti nel settore agricolo potranno fruire: dello sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) per le giornate lavorate in zona ordinaria, ovvero delle riduzioni contributive del 75% o 68% (art. 9 L. 67/1988) per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate. Quindi, non è possibile cumulare le due agevolazioni.


A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6533/2015, a seguito di apposito parere richiesto al Ministero del Lavoro (prot. n. 12672 del 6 agosto 2015) sulla possibilità di potere cumulare l’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, co. 119 della L. n.190/2014 conil particolare regime di riduzioni contributive (art. 9 della legge n. 67/1988), sulle assunzioni effettuate quest’anno.


Sgravio triennale - La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118-124 ha introdotto un’importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche).L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione.


Riduzione contributiva – La seconda agevolazione, invece, consiste in una riduzione dei contributi del 75% per le aziende operanti nelle zone particolarmente svantaggiate e montane, ovvero del 68% per le aziende operanti nelle zone svantaggiate. Il particolare regime di fiscalizzazione, operativo dal 2010, scatta in caso di assunzione nel corrente anno.


Chiarimenti INPS – Acquisito il parere del Ministero del Lavoro (prot. n. 12672.06-08-2015), il quale ha precisato che “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 il solo regime ordinario di favore previsto dall’art 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”, l’Istituto previdenziale ha ritenuto di escludere le predette aziende dall’applicazione dello sgravio triennale di cui all’art. 1 co. 118 della L. n. 190/2014. Di conseguenza, l’INPS procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:


·per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014;
·mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.
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