L’azienda che presenta domanda di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015, continuerà a essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”. In particolare, all’interno dell’elemento “Qualifica1” nel flusso UniEmens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il nuovo valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento “Qualifica2”. Mentre continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento “Qualifica3”.
Nell’elemento “TipoLavoratore” verranno indicati, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento “Dati Retributivi”, dovrà essere valorizzato l’elemento “Imponibile”, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento “Contributo” in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 4704/2015.
L’esodo - In particolare, stiamo parlando della possibilità concessa dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012), nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In tal contesto, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Attenzione. Per le procedure di esodo presentate dopo il 1° maggio 2015, la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Quanto al pagamento dell’indennità di prepensionamento, esso viene corrisposto per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione, inoltre, è erogata su richiesta del datore di lavoro e viene determinata direttamente dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) la quale è tenuta ad erogarla.
Domanda di accesso – Per poter accedere alla procedura di esodo, il datore di lavoro deve ripresentare sul “Cassetto previdenziale aziende” - avvalendosi della funzionalità “Contatti”, oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012)” - la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo in argomento.
La Sede della matricola principale deve di conseguenza inviare al datore di lavoro, sempre tramite PEC, il documento di validazione dell’accordo per i lavoratori in possesso dei requisiti allegando nuovamente il prospetto di quantificazione dell’onere, ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.
Differente sarà la procedura di compilazione del flusso UniEmens qualora le imprese abbiano presentato il mod. SC77 in data anteriore al 1° maggio 2015. In tal caso, infatti, i lavoratori verranno esposti nel flusso Uniemens valorizzando all’interno dell’elemento “Qualifica1” il valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”. Anche in tal caso, dovrà essere valorizzato l’elemento “Qualifica2”. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento “Qualifica3”.