13 novembre 2015

Aziende private del gas: stop ai trattamenti integrativi

Soppresso, a decorrere dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas

Autore: redazione fiscal focus

Stop alla liquidazione dei trattamenti integrativi del gas nei casi in cui i requisiti, compresa la cessazione dal servizio, vengano conseguiti successivamente al 30 novembre 2015.Continueranno invece a essere liquidati i trattamenti integrativi del gas a favore degli iscritti che entro novembre 2015 maturino i previsti requisiti anagrafici e contributivi, anche se presentino successivamente a tale data domanda di pensionamento.


A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6919 di ieri.


Decreto Enti locali - La soppressione, a partire dal prossimo 1° dicembre 2015, del fondo gas e, di conseguenza, ogni contribuzione al Fondo INPS integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas, è stata prevista dall’art. 7, co. 9, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. riforma degli enti locali).


Con tale provvedimento tutti i lavoratori del settore del gas privato, che ne faranno richiesta, potranno costruire la propria posizione previdenziale anche attraverso i fondi complementari contrattualmente previsti.
Ad oggi, infatti, con la normativa in vigore sul Fondo Gas gran parte dei contributi versati per la totalità degli addetti del comparto veniva di fatto finalizzata a sostenere le risorse generali dell’INPS, mentre, con questo nuovo assetto previdenziale, si favorirà il processo di armonizzazione delle contribuzioni aziendali (pubbliche e private), garanzia di equità in previsione delle prossime gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, mettendo fine alle preclusioni di UTILITALIA (già Federutility), che non ha ancora dato mandato alle aziende associate di adeguare la quota aziendale a favore dei lavoratori iscritti al Fondo complementare PEGASO.


Pertanto, gli iscritti in servizio o in stato di prosecuzione volontaria della contribuzione (non titolari, alla data del 30 novembre 2015, del trattamento pensionistico integrativo) potranno optare (anche con riferimento alla posizione contributiva già maturata) tra l’adesione ad un fondo ordinario di previdenza complementare ed un trattamento di fine rapporto.


In assenza di scelta esplicita, si applicherà la prima soluzione, in base al meccanismo del silenzio assenso.


Chiarimenti INPS – Ora, in conseguenza della predetta previsione normativa, l’INPS specifica che non possono essere più liquidati trattamenti integrativi del gas nei casi in cui i requisiti, compresa la cessazione dal servizio, vengano conseguiti successivamente al 30 novembre 2015.


Continueranno invece a essere liquidati i trattamenti integrativi Gas a favore degli iscritti che entro novembre 2015 maturino i previsti requisiti anagrafici e contributivi, anche se presentino successivamente a tale data domanda di pensionamento.


Analogamente per i soggetti beneficiari delle certificazioni della salvaguardia pensionistica saranno liquidate le pensioni gas a favore dei soggetti che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro novembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data.


Infine, continueranno ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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