14 agosto 2015

Benefici amianto. Chiarito l’ambito di applicazione

Stop ai benefici amianto se il lavoratore era titolare di un trattamento pensionistico diretto prima dell’1 gennaio 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
I benefici amianto previsti per quest’anno dalla Manovra Finanziaria 2015 (L. n. 190/2014) sono rivolti esclusivamente ai lavoratori che, prima dell’entrata delle medesima legge (1° gennaio 2015), non erano beneficiari di trattamenti pensionistici. L’interpretazione autentica è contenuta nell’art. 1 della L. n. 109/2015 (di conversione al D.L. n. 65/2015), che definisce meglio la locuzione “lavoratori attualmente in servizio”.
Quindi, sono da intendersi destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione all’amianto, i lavoratori che al 1° gennaio 2015 non erano titolari di trattamento pensionistico netto.

Di conseguenza, le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento, andranno riesaminate in considerazione di quanto indicato al riguardo dal legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica sopra riportate.
A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 143/2015.

Esposizione amianto – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 112 ha previsto che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Il beneficio, in particolare, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

Ambito soggettivo - A essere interessati dalla norma in commento sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali è stata annullata la certificazione rilasciata dall’INAIL per i conseguimento del suddetto beneficio.
In particolare, possono accedervi:
• gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’Inail;
• i dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
• i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
• i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.

Al contrario, il beneficio non trova applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Più nel dettaglio, restano fuori dal beneficio:
• gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
• i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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