11 febbraio 2016

Benefici amianto: domande entro il 29/2

Le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale

Autore: redazione fiscal focus

Tempo fino al 29 febbraio per godere dei benefici concessi dalla recente Legge di Stabilità ai lavoratori esposti all’amianto. Tuttavia, al fine di poter gestire le domande che nel frattempo perverranno agli uffici INPS, è necessario attendere l’apposito Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) previsto dalla predetta legge. In questa prima fase, dunque, l’Istituto previdenziale ha istituito in WebDom il nuovo prodotto “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto Legge 208/2015” e aggiornato il portale per prepararsi alla ricezione delle istanze.


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 587 di ieri.


Beneficio amianto - La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 277ha stabilito che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.


Il beneficio, nel dettaglio, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto superiore a 10 anni per il coefficiente 1,5 ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche.


A tal fine, è necessario presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2016.Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.


La normativa, inoltre, prevede che sarà un Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia), da emanare sempre entro la predetta data, a fissare le modalità di attuazione del beneficio, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.



Trasmissione telematico – All’interno della procedura telematica per l’inoltro della domanda, il cittadino (o il Patronato incaricato) dovrà obbligatoriamente compilare tre pannelli: “Dati anagrafici”; “Scelta Prodotto” e “Dichiarazioni”. Con riferimento a quest’ultimo pannello, l’utente dovrà dichiarare quanto segue:


DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000



di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………



Preso atto delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 277, della Legge n. 208 del 2015.
Preso atto che la presente domanda sarà esaminata dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 277 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015.


Preso atto che il sottoscritto potrà essere chiamato a produrre documentazione istruttoria che risulti necessaria per il riconoscimento del beneficio di cui alla presente istanza.


Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.


Documenti (facoltativo)




Alle domande è anche possibile allegare eventuale documentazione in formato PDF.

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