10 dicembre 2015

Call center e ammortizzatori sociali: chiarimenti dal MLPS

Serve la sottoscrizione di un accordo in sede governativa, oltre all’invio dell’istanza, per accedere all’indennità riservata ai dipendenti di call center

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

A seguito dell’emanazione del D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015, mediante il quale è stata disciplinata la concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, il Ministero del Lavoro – con la Circolare n. 31/2015 – ha chiarito che l’integrazione salariale può essere richiesta soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 C.c.


Utili precisazioni sono stati forniti anche in merito al procedimento amministrativo di accesso alla domanda. In particolare, per accedere all’indennità in trattazione l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI. Successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione generale degli ammortizzatori sciali I.O. – Divisione III, Via Fornovo 8, 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R, oppure con posta elettronica certifica (Pec) all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.


La domanda è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro nell’”Area Lavoro”, nella sezione “Ammortizzatori sociali”. Inoltre, all’atto dell’inoltro dell’istanza, che va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro, l’azienda deve indicare se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.



Campo di applicazione – I soggetti rientranti nel predetto sostegno economico sono tutti i lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese del settore del call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.Sono destinatari dell’integrazione salariale in commento:


  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti;
  • i lavoratori che possiedono, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Restano, invece, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.


Inoltre, affinché l’impresa possa rientrare nel campo di applicazione dell’integrazione salariale è necessario che la stessa abbia unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbia attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.


Altro requisito essenziale è che i lavoratori devono risultare in forza alla data di pubblicazione del D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015.



Cause - L’indennità in trattazione può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.


La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. L’impresa, in particolare deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanaziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento – o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.


La Circolare ministeriale aggiunge che l’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda. Possono accedere all’indennità anche le imprese siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.


Domanda – Come precisato in premessa, l’azienda deve prima sottoscrivere un accordo in sede governativa e successivamente presentare la relativa domanda di concessione al trattamento. La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere:


  • i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola all’azienda INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale);
  • i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
  • la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento;
  • l’autodichiarazione relativa ai requisiti su illustrati;
  • il nominativo del referente della domanda con l‘indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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