Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 31 del 30 novembre 2015, ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova indennità di sostegno al reddito riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call center, recentemente disciplinato dal Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 22763 del 12 novembre 2015. Sul punto, è stato precisato che per accedere all’indennità in trattazione l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI. Successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione generale degli ammortizzatori sciali I.O. – Divisione III, Via Fornovo 8, 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R, oppure con posta elettronica certifica (Pec) all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro nell’”Area Lavoro”, nella sezione “Ammortizzatori sociali”.
All’atto dell’inoltro dell’istanza, che va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro, l’azienda deve indicare se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
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Call center e ammortizzatori sociali. Chiarimenti dal MLPS (185 kB)
Call center e ammortizzatori sociali. Chiarimenti dal MLPS - Lavoro e Previdenza n. 223 - 2015
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