2 dicembre 2015

Campagna RED 2015: stop alle comunicazioni cartacee

Semplificate le modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali per i residenti in Italia

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Arriva il nuovo RED semplificato. Benché i canali siano i medesimi delle precedenti campagne RED (Servizi online per il cittadino, Contact Center, strutture territoriali INPS, Caf o altri soggetti abilitati convenzionati), le modalità di acquisizione delle informazioni relative ai redditi 2014 sono profondamente innovate e semplificate. Innanzitutto sarà possibile, con una semplice dichiarazione di conferma, attestare il caso di situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente. Analoga novità si ha in caso di integrale dichiarazione al Fisco, dove il cittadino potrà confermare all’Istituto tale fattispecie, tramite una semplice dichiarazione telematica. Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto.


Queste e molte altre novità scatteranno ufficialmente dall’11 gennaio 2016.Pertanto, in questa fase transitoria, i cittadini potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle modalità di acquisizione ordinarie già in uso.


A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 195/2015 ricordando, tra l’altro, che il termine ultimo stabilito dall’Istituto per la presentazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2015, è il 31 marzo 2016.


Dichiarazione dei redditi – La Riforma Sacconi (L. n. 122/2010) all’art. 13, co. 6, lett. c) ha modificato completamente le modalità di comunicazione dei dati reddituali dei titolari di prestazioni collegate al reddito da rendere agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. La variazione rispetto alla normativa precedente (art. 35 del D.L. n. 207/2008) è sostanziale, in quanto ora viene posto in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.


A tal fine, l’Istituto previdenziale concede all’interessato un periodo di 60gg per rendere la suddetta comunicazione che, qualora sia mancante, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa; in caso contrario, ossia presentazione della comunicazione entro i suddetto 60gg, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso


Stop alle comunicazioni cartacee – Considerato che le comunicazioni in trattazione possono essere rese in due modi: attraverso la dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO) ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED, l’INPS – a partire dalla Campagna RED 2015 (redditi relativi all’anno 2014) - non procederà più all’invio delle comunicazioni cartacee ai cittadini al fine di determinare il diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito.


Modalità di dichiarazione – Laddove il beneficiario abbia dichiarato all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi proprio e dei familiari, rilevanti per determinare il diritto e la misura della prestazione, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’INPS. Differente è il caso in cui di presentano alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all’Istituto, secondo le modalità e nei termini indicati nei paragrafi successivi. In particolare, stiamo parlando:


  • dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato;
  • dei redditi derivanti da indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000;
  • dei redditi da pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso;
  • dei redditi da lavoro autonomo, anche occasionale.

La comunicazione dei redditi dovrà essere resa, altresì, da coloro che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva).


Non bisogna dimenticare che la comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.




Tali soggetti, quindi, sono tenuti a dichiarare all’Istituto il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall’obbligo ai fini fiscali.

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