Premessa - Poiché il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto scuola che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non, l’INPS gestione ex INPDAP comunica che, per effetto di tale rimodulazione, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali vengono rideterminate. Pertanto, ai fini del calcolo pensionistico del T.F.R e del T.F.S. bisogna fare riferimento a tale rideterminazione.
Il personale già in servizio - In particolare, la nota chiarisce che per il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010:
- se inserito nella precedente fascia stipendiale “0–2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3–8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
- se inserito nella fascia stipendiale “3–8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9–14 anni”.
Le nuove posizioni stipendiali – Come accennato in premessa, le nuove posizioni stipendiali decorrono dal 1° settembre 2010, e si differenziano rispetto a quelle vecchie per l’eliminazione della fascia “3-8 anni”, creando un’unica fascia che va da “0 a 8 anni” con le seguenti retribuzioni annue: collaboratore scolastico (€ 14.903,94), collaboratore scolastico dei servizi (€ 15.285,97), assistenti amministrativi (€ 16.089,06), coordinatori amministrativo e tecnico (€ 19.089), direttori dei servizi generali ed amministrativi (€ 22.073,10), docente scuola dell’infanzia e primaria (€ 19.324,27), docente diplomato istituti sec. II grado (€ 19.324,27), docente scuola media (€ 20.973,22), docente laureato istituti sec. II grado (€ 20.973,22).
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