L’INPS, con la Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ritorna sulle regole per i certificati medici telematici di malattia, sulle violazioni e sulle possibili variazioni della prognosi riportata sul certificato. In particolare è stato precisato che la riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, va comunicata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Infatti, qualora a seguito di controllo domiciliare dell’INPS si viene a conoscenza che il lavoratore abbia ripreso anticipatamente l’attività lavorativa senza alcuna comunicazione, scattano le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ossia:
- 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
- 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.
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Certificato di malattia. Riduzione del periodo di prognosi (144 kB)
Certificato di malattia. Riduzione del periodo di prognosi - Lavoro e Previdenza n. 90 - 2017
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