23 marzo 2016

Certificato medico: nuova modalità trasmissione

Da oggi entra in vigore la nuova modalità di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Cambiano le modalità di trasmissione del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale. Infatti, da oggi l’obbligo di trasmissione del certificato è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza".

Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale.

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.

Denuncia infortuni o malattia professionale – La novità deriva dal D.Lgs. n. 151/2015 il quale all’art. 21 ha esteso dal 22 marzo 2016 il principio della trasmissione per via esclusivamente telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria competente, anche del certificato d’infortunio e di malattia professionale.

L’introduzione dell’obbligo del certificato elettronico comporta che il lavoratore debba comunicare al datore di lavoro solamente i riferimenti della certificazione già trasmessa direttamente all’INAIL dal medico che ne abbia curato la redazione.

Per il datore di lavoro la modifica normativa comporta una maggiore attenzione ai tempi d’ invio della denuncia d’ infortunio poiché non deve attendere il certificato cartaceo, ma sono sufficienti i riferimento di questo.

Denunce Pubblica Sicurezza - Inoltre, sempre dal 22 marzo, i datori di lavoro non dovranno più inviare alle Autorità di Pubblica Sicurezza le denunce d’ infortunio sul lavoro. Infatti, diventano operative le modifiche apportate al Testo Unico INAIL, che attribuiscono all’Istituto Assicurativo l’obbligo di rendere disponibili, in cooperazione applicativa, le denunce inviate dal datore di lavoro.

Prima della modifica normativa, il datore di lavoro sottostava all’obbligo d’ invio della denuncia d’ infortunio sia all’INAIL che alla Pubblica Sicurezza con il rischio di ricevere due sanzioni amministrative, nella migliore delle ipotesi in misura minima di € 1.290 l’una, nel caso di ritardo o inadempienza.

Oltre alla devoluzione all’INAIL del compito di rendere disponibili le denunce inviate dal datore di lavoro, è stato previsto che l’obbligo di trasmissione della denuncia d’infortunio alle autorità di PP.SS. dovrà riguardare solamente gli eventi mortali e quelli con prognosi superiore a 30gg (in precedenza il datore di lavoro doveva inviare le denunce relative a tutti gli eventi indennizzabili).
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