17 dicembre 2015

Certificazione dei contratti di collaborazione: il punto dei CdL

Autore: redazione fiscal focus

Dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.


A chiarirlo è la Fondazione Studi CdL con l’Approfondimento del 15 dicembre scorso, mediante il quale sono state fornite le linee guida per la certificazione dei contratti di collaborazione con organi istituzionali o politici.



Certificazione assenza requisiti - Sul punto, si ricorda che all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 è stabilito che “le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.


La stessa disposizione, inoltre, al comma 1 dell’art. 2, ha previsto che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.


Alla luce delle suddette disposizioni, il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 6/8/2015, ha stipulato uno specifico protocollo d’intesa con il Senato della Repubblica volto a fornire ad esso assistenza e supporto per evitare incertezze nell’applicazione delle nuove disposizioni normative anche mediante la certificazione dei contratti di collaborazione.



Collaborazioni in atto – Per quanto concerne le collaborazioni ancora in atto – e quindi precedenti alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) - è necessario verificare i presupposti propri della parasubordinazione e degli elementi introdotti successivamente al D.Lgs. n. 276/2003 per la verifica della sua genuinità. Infatti,con la L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) il Legislatore ha modificato diversi aspetti di tale tipologia contrattuale, tra i quali ai fini delle presenti linee guida si evidenziano: il requisito del progetto; il corrispettivo dovuto al collaboratore; l'esercizio del diritto di recesso.



Collaborazioni “25.1.2015-31.12.2015” – Per quanto riguarda, invece, le sole collaborazioni che siano state instaurate a far data dal 25/6/2015, non è più necessario definire un progetto utile a delineare l’attività del collaboratore, inoltre, sono venute meno anche le disposizione in tema di parametrazione del compenso, ed i vincoli in tema di recesso.


Per tali rapporti, poi, si potrà procedere alla certificazione di clausole che prevedano libera recedibilità o con preavviso, come anche ipotesi di recesso per responsabilità specificamente individuate dalle parti.



Collaborazioni dopo il 1° gennaio 2016 – Con riferimento alle collaborazioni stipulate dal 1° gennaio 2016, il Legislatore ha previsto la riconducibilità al lavoro subordinato delle prestazioni le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.


Dunque, la verifica che dovrà eseguirsi sui rapporti che estendano la propria durata al periodo successivo al dicembre 2015, ovvero che siano avviati dopo tale periodo, impone particolare attenzione circa le modalità di organizzazione della prestazione come indicate nei contratti e come è ragionevole che siano attuate.


Diversa è la verifica in relazione ai tempi e luogo di lavoro atteso che questi aspetti sono nella piena disponibilità delle parti.


A questo riguardo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente la possibilità di certificare la assenza degli elementi organizzativi. Pertanto, nei casi in esame questa ipotesi di certificazione è consentita laddove le parti regolano il rapporto (sul piano formale e sostanziale) senza prevedere specifici vincoli in riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (congiuntamente valutati).


Pertanto, non è consentita la certificazione della collaborazione autonoma qualora dalla verifica in concreto il collaboratore sia vincolato alla presenza nelle aule del Senato in un numero stabilito di giorni della settimana nonché ad essere presente in una determinata fascia oraria definita unilateralmente dal Senatore o dal Consigliere. In questo caso, trovano pienamente applicazione le disposizioni contenuti nell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 in ordine alla disciplina del lavoro subordinato.


La certificazione che attesta l’assenza dei requisiti organizzativi di cui al citato articolo 2 è consentita laddove invece, sia verificata una presenza presso il Senato delle Repubblica in alcuni determinati giorni della settimana, ma in fasce orarie liberamente scelte dal collaboratore, ancorché preventivamente comunicate per opportuno coordinamento al Senatore o al Consigliere, ovvero in periodi o in luoghi liberamente scelti dal collaboratore.





Successione dei rapporti – Infine, nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato preceduto da altro rapporto di lavoro regolamentato secondo differente tipologia contrattuale per lo svolgimento della medesima attività (es. precedente rapporto di lavoro subordinato o viceversa), la Commissione dovrà verificare l’esistenza di un effettivo mutamento organizzativo. In particolare, attesa la medesima attività oggetto del contratto, dovranno rilevarsi effettivi mutamenti organizzativi, anche con riferimento alla definizione dei tempi e dei luoghi della prestazione, tali da giustificare la natura diversa della tipologia contrattuale scelta tra le parti.

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