9 maggio 2016

Certificazione dei contratti: funzioni ed effetti

Autore: redazione fiscal focus
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dal titolo VIII, artt. 75 e ss. del D.Lgs. 276/2003, con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti.

La certificazione, in particolare, è una procedura volontaria e si conclude con la predisposizione di un atto amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta. Risulta così generalizzata ad ogni tipo di rapporto di lavoro l’applicabilità dell’istituto. Anzi, il riferimento alla deduzione anche indiretta di una prestazione di lavoro deve essere intesa nel senso che è possibile ricorrere alla certificazione non solo nei contratti di lavoro tipizzati dal D.Lgs. n. 276/2003, ma anche in occasione di qualunque accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l’utilizzo di prestazioni lavorative; indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma.

Qualora il rapporto di lavoro, nel suo concreto svolgimento, si discosti dal programma negoziale la “qualificazione certificata” potrebbe comunque essere contestata: le parti o i terzi interessati devono proporre in primo luogo il tentativo di conciliazione presso la medesima commissione di certificazione e successivamente possono proporre ricorso giudiziario per rivendicare la corretta qualificazione del contratto, con ogni conseguenza.

I due principali vantaggi della certificazione si possono così riassumere:
• le parti sono assistite nella qualificazione del rapporto di lavoro;
• la qualificazione certificata resiste alle contestazioni degli organi di vigilanza e conserva efficacia fino a sentenza del Tribunale, rappresentando uno strumento sostanzialmente deflativo delle controversie.

Funzioni ed effetti – Nel dettaglio, la commissione di certificazione ha la funzione di consulenza e assistenza alle parti che può essere svolta sia in fase di stipulazione del contratto sia durante lo svolgimento del rapporto. L’assistenza e la consulenza possono riguardare qualsiasi aspetto del contratto e, in particolare, la disponibilità dei diritti e la puntuale qualificazione dei contratti di lavoro.

La commissione, inoltre, deve valutare l’accordo raggiunto dalle parti con il fine ultimo di verificare che lo stesso sia conforme alla legge e al contratto collettivo applicato. Il rifiuto definitivo della certificazione potrà essere evitato mediante il suggerimento delle opportune correzioni da apportare al contratto.

Gli effetti della certificazione sono stabiliti dall’art. 79 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale stabilisce che “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”.

L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata. Tale effetto può essere superato esclusivamente attraverso una successiva differente valutazione del giudice al quale il legislatore non può sottrarre la qualificazione dei rapporti finalizzata al riconoscimento dei diritti che ne conseguono (art. 24, comma 1, Cost.).
Tale valutazione soggiace, però, ai limiti premessi per i quali il sindacato del giudice deve ritenersi circoscritto ai casi di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, o difformità tra il programma negoziale certificato e la concreta attuazione verificata. Ove ne ricorrano i presupposti è ammesso il ricorso ai provvedimenti cautelari, attraverso i quali si può anticipare l’eliminazione degli effetti dell’atto di certificazione.

Le parti devono fare espressa richiesta, nell’istanza di certificazione, degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali richiedono la certificazione medesima (art. 78, comma 2, lett. d). In mancanza di tale espressa indicazione l’atto di certificazione produce effetti soltanto tra le parti.

Ad ogni modo, in funzione della tipologia di richiesta espressa dalle parti nell’istanza, la Commissione deve dare esplicita menzione degli effetti che produce l’atto di certificazione.
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