2 maggio 2016

Cessione del quinto: rinnovata la convenzione con gli istituti bancari

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con il Messaggio n. 1799/2016, ha rinnovato la Convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS. Il nuovo testo convenzionale, che ha validità a decorrere dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2017, si è preoccupato di rinnovare anche le convenzioni già sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.

Le Banche e gli Intermediari Finanziari interessati al convenzionamento, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS e non ancora convenzionati, potranno aderire – a far data dal 1° maggio 2016 - al nuovo testo di convenzione.

Determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 - Con Determinazione Presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 l’INPS ha approvato lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati Inps, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.

Come detto pocanzi, la convenzione sarà operativa dal 1° maggio 2016 e si applica anche alle convenzioni già sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari. Dunque, i soggetti già convenzionati ed interessati alla prosecuzione del rapporto convenzionale in essere con l’INPS potranno avvalersi della facoltà di rinnovo. Conseguentemente le convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari già vigenti alla data del 30 aprile 2016 sono state prorogate fino al 30 aprile 2016, data di completamento dell’iter di rinnovo.
Le società che si avvarranno della facoltà di rinnovo potranno continuare ad utilizzare il servizio erogato da questo Istituto fino al 31 dicembre 2017.
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale questo Istituto ha aggiornato, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, gli oneri dovuti per il servizio prestato. Infatti, a decorrere dal 1° maggio 2016, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati per lo svolgimento dell’attività in oggetto dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata euro 1,61 (euro uno/61), IVA esente (art.13 della convenzione).
Le Banche e gli Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso questo Istituto dovranno corrispondere un onere pari a euro 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per singola rata (art.12 delle Disposizioni per la cessione del quinto).

Meccanismo della “mensilizzazione” – Nell’ambito del nuovo schema convenzionale è stato, inoltre, previsto il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e pertanto detratto dall'ammontare complessivamente versato a ciascuna società (sia in regime di convenzione che di accreditamento) nel mese di riferimento.
Si precisa, infine, che all’art. 10 del testo convenzionale, nella tabella contenente i tassi soglia convenzionali riportata per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito, in corrispondenza della fascia di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni per prestiti oltre 5.000 euro, è stato indicato il tasso di 10,31 anziché quello vigente alla data di approvazione della convenzione, pari a 12,91.
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