17 settembre 2012

CIG, CIGS e mobilità in deroga. Proroga in quattro Regioni

Le Regioni Calabria, Lombardia, Molise e Piemonte sono state interessate dalla proroga del trattamento di CIGO, CIGS e mobilità in deroga

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito dell’accordo governativo del 5 luglio 2012 raggiunto presso il Ministero del Lavoro, l’INPS, con quattro distinti messaggi, ma identici nel contenuto, ha fornito le istruzioni operative in materia di concessione e/o proroga del trattamento di CIGO e/o CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla normativa vigente, a favore dei dipendenti che operano nelle imprese ubicate rispettivamente nelle seguenti Regioni: Calabria (msg. n. 14595), Lombardia (msg. n. 14596), Molise (msg. n. 14598) e Piemonte (msg. n. 14599). L’erogazione dei trattamenti salariali in deroga, di entità diversificata da Regione a Regione, saranno finanziati dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione che, unitamente alle Regioni, dovrà controllare e monitorare i flussi di spesa relativi, dandone riscontro al M.L.P.S. e al M.E.F.

A chi si applica? – Possono accedere ai suddetti trattamenti salariali esclusivamente i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati dipendenti delle imprese ubicate nelle diverse Regioni.

Come accedere al trattamento? -
Per accedere all’integrazioni salariale è possibile operare in due modi differenti: il primo prevede che l'azienda inoltri la domanda di CIG in deroga allegando l'elenco dei beneficiari e il verbale della consultazione sindacale all'INPS e all'Ente Regione il quale, dopo la verifica da parte dell'Istituto di previdenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori interessati, predispone il relativo decreto di autorizzazione e lo invia all'INPS unitamente all'elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori. Dopodiché l’INPS provvede all'erogazione della prestazione. In alternativa, l'azienda può inoltrare la domanda di CIG in deroga allegando l'elenco dei beneficiari e il verbale della consultazione sindacale all'Ente Regione il quale, ricevuta la domanda, predispone il decreto regionale di autorizzazione e lo invia all'INPS unitamente ai dati dell'azienda richiedente e dei beneficiari. A questo punto l'INPS, ricevuto il decreto regionale di autorizzazione, pone in essere una verifica sui requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e, in caso di completezza e regolarità dei dati, provvede all'erogazione della prestazione. Ovviamente, la Sede INPS competente ad erogare le prestazioni è quella in cui l’azienda ha la propria unità produttiva.

Mobilità in deroga - Anche per la concessione della prestazione del trattamento della mobilità in deroga sono previste due diverse ipotesi: la prima prevede che una volta licenziati i dipendenti, il datore di lavoro richieda il relativo provvedimento autorizzatorio alla Regione, che lo invia all'INPS con l'elenco dei lavoratori beneficiari. L'Istituto previdenziale, una volta verificati il possesso dei requisiti di legge dei beneficiari, eroga la prestazione. Nel caso tale ipotesi non sia percorribile, si ricorre all'ipotesi successiva, ossia: i lavoratori rientranti in fattispecie previste dagli Accordi Quadro regionali per la concessione della mobilità in deroga, presentano direttamente la domanda all'INPS che compila l'elenco dei lavoratori trasmettendolo alla Regione per la relativa autorizzazione e successivamente, verificati i requisiti di legge dei beneficiari e ottenuta l'autorizzazione regionale, eroga la prestazione.

Riduzione del trattamento
– Tuttavia, ai trattamenti devono essere applicate le riduzioni previste dalle norme vigenti, i quali sono diversificate a seconda che si tratti di concessione di cassa integrazione in deroga avvenuta senza soluzione di continuità o con soluzione di continuità rispetto alla data del 1/01/2009. L'abbattimento, in ogni caso, sarà calcolato dopo dodici mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga. Anche per ogni pagamento di mobilità in deroga è previsto il relativo abbattimento della percentuale di riduzione, pari al: 10% trascorsi 12 mesi effettivi di percezione (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa); 30% sugli eventuali successivi 12 mesi e 40% sugli eventuali ulteriori 12 mesi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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