23 agosto 2016

CIGD: 18 milioni per il settore pesca

Autore: BONADDIO DANIELE
Niente CIGD per gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi
Finanziata la CIG in deroga nel settore pesca. Al riguardo, il D.I. n. 1600069 del 5 agosto 2016 ha disposto l’utilizzo della somma complessiva di 18 milioni di euro, tenendo conto preliminarmente, fino a esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite all’annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016.
Per accedervi le aziende interessate dovevano inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 25 gennaio 2016, le istanze relative all’annualità 2015 mediante il software INPS “DIGIWEB”.
Attenzione. Le istanze relative all’annualità 2015 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2014 – dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.
In altre parole, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa.
A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n. 3357/2016.
Per quanto concerne invece la presentazione e la gestione delle istanze relative a periodi di competenza annualità 2016, in considerazione della disciplina relativa ai requisiti soggettivi e alla durata massima della tutela, l’INPS si riserva di fornire apposite indicazioni con successivi interventi di prassi.
CIGD settore pesca – La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 307 ha previsto, per l’anno 2016, l’assegnazione di 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.
Tale norma è stata poi adottata dal D.I. n. 1600069 del 5 agosto 2016, il quale ha disposto che nel limite di spesa di 18 milioni di euro, e fermo restando quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per il settore della pesca può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.

Ambito soggettivo – In riferimento all’annualità 2015, la CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito (requisito, questo, essenziale per accedere all’ammortizzatore in deroga). Si ricorda, inoltre, che l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime.
A tal proposito, va specificato che il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Particolare attenzione va dedicata al requisito di carattere generale, ossia l’anzianità lavorativa di 90 giorni. Quest’ultimo requisito, infatti, si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente”, dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.

Ambito oggettivo – In applicazione dell’accordo governativo dell’11 luglio 2016, tenuto conto preliminarmente delle istanze riferite all’annualità 2015, presentate entro e non oltre il 25.01.2016, come da verbale di accordo del 08 giugno 2015:
• la CIG è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore - di cui alla Legge n. 142/2001 - delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;
• il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
• il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca - anche collegate ai periodi di fermo biologico - in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente;
• l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività. I singoli verbali di accordo dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito, ai fini dell’erogazione della prestazione da parte dell’INPS;
• essendo stato riscontrato dall’INPS, in sede di istruttoria delle istanze di CIG in deroga relative al 2015, un considerevole ricorso all’ammortizzatore sociale per i periodi complessivi superiori alle 360 giornate annue, si evidenzia la necessità che le Capitanerie di Porto continuino ad assicurare costantemente, sull’intero territorio nazionale, i controlli sull’effettiva sospensione dell’attività lavorativa da parte degli armatori e delle relative maestranze, durante il periodo di fruizione della Cassa Integrazione in deroga;
• le istanze dovranno indicare il numero delle ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore e dovranno essere presentate agli uffici INPS competenti per territorio entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017;
• l’INPS, incaricato dell’ammissione ai trattamenti e dell’erogazione degli stessi, nei limiti delle risorse disponibili, provvederà al pagamento diretto dei trattamenti di sostegno al reddito.

Monitoraggio – La gestione delle risorse finanziarie è affidata all’INPS, il quale avrà il compito di provvedere entro il mese di marzo 2017 al monitoraggio ed alla quantificazione della spesa necessaria per effettuare i pagamenti di competenza 2016. Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio dovranno essere fornite al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, garantendo parità di accesso alla CIG in deroga.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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