21 maggio 2015

CIGD. Ok al recupero del Tfr

È recuperabile il Tfr accantonato durante i periodi di Cig in deroga

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Tfr può essere recuperato anche nei periodi di Cig in deroga. Tale intervento, infatti, non può essere considerato evento interruttivo, in quanto si mantiene lo stato di sospensione attribuendo il finanziamento a un fondo di natura non contributiva.

È questo il chiarimento principale fornito dai CdL in risposta a un quesito giunto dalla rete.

Quesito - La Fondazione Studi CdL è stata interrogata in merito a un quesito concernente la maturazione del Tfr durante i periodi di CIG in deroga. Il caso, in particolare, riguarda un’azienda in crisi che ha ottenuto la CIG in deroga dal 2007 al 2014. Il problema risiede nel fatto che dal 2007 al 2012 l’azienda in questione non ha accantonato il Tfr in quanto lo studio di consulenza che seguiva l’ente riteneva che non ci fosse la sinallagmaticità tra datore di lavoro e lavoratore. Successivamente, nel 2012, sono subentrati nuovi consulenti i quali hanno invece costretto l’ente ad accantonare il Tfr per i lavoratori.

Alla luce di tale situazione è stato chiesto se il Tfr “dal 2007 al 2014” è effettivamente dovuto o meno, e se quello accantonato dal 2012 è recuperabile.

CIGD e Tfr - In via preliminare, gli esperti della Fondazione Studi chiariscono il campo di applicazione della CIG in deroga, che riveste la natura di sostegno al reddito per i lavoratori che non possono essere destinatari – per cause oggettive o soggettive – della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Per tale istituto, però, non esiste alcuna normativa che fornisca i necessari chiarimenti se il TFR matura durante i periodi di CIG in deroga. Di conseguenza, non vi è alcun dispositivo che permetta la maturazione del Tfr durante i periodi di CIG in deroga.

A conferma di ciò, i CdL richiamano i messaggi n. 23953/2009 e n. 14963/2010 dell’INPS con i quali è stato affermato che le aziende possono richiedere il rimborso delle quote Tfr maturate esclusivamente durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria. Inoltre, è stato sottolineato che la possibilità di rimborso del Tfr è esclusa qualora intervengano eventi interruttivi della continuità cronologica della sospensione del lavoro (prima del licenziamento) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

A tal fine, non si considerano interruttive della sospensione l’astensione per maternità, la festività e la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa. Allo stesso modo, non può essere considerato evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, in quanto si mantiene lo stato di sospensione attribuendo il finanziamento a un fondo di natura non contributiva.

Pertanto, concludono i CdL, “deve essere riconosciuto il rimborso delle quote di Tfr maturate durante l’intervento della CIGS, anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un’ulteriore periodo di CIG in deroga, fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS autorizzato”.
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