4 dicembre 2015

CIGO: dal 2 dicembre scatta il nuovo termine dei 15gg

Dal 1° gennaio 2016, la CIGO sarà concessa direttamente dalla sede INPS territorialmente competente

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

È arrivata finalmente la tanto attesa e annunciata Circolare INPS (la n. 197/2015) che reca le prime istruzioni operative in merito ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) recentemente riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 (da art. 1 a 25). Sul punto è stato precisato che, i 15 giorni di tempo concessi all’azienda per inoltrare l’istanza volta richiedere la CIGO, scattano a decorrere dal 2 dicembre 2015. Di conseguenza ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del menzionato decreto (24 settembre 2015) e la data di pubblicazione della Circolare in commento (2 dicembre 2015) è considerato “neutralizzato”. Per quanto riguarda invece gli eventi antecedenti o iniziati prima del 24 settembre u.s., si applica il vecchio termine anche se la domanda è presentata dopo la predetta data.


Si ricorda, inoltre, che nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Laddove dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.



Soggetti interessati - I trattamenti di integrazione salariale ordinaria (ma anche straordinaria) possono essere concessi:


  • ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva.


Restano esclusi:


  • i dirigenti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.


Per quanto concerne il requisito “dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90gg”, l’INPS chiarisce che si tratta di “effettivo lavoro”, quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.



Causali d’intervento – La CIGO può essere richiesta per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato. Pertanto, le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere


per crisi di breve durata e di natura transitoria.



Durata - Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite


massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie.


Il suddetto limite non potrà superare i 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile


considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. Inoltre, le ore di CIGO autorizzate non devono eccedere il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.



Contribuzione – In materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell’istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo. In particolare, le aliquote di contribuzione ordinaria sono così stabiliti:


  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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