18 maggio 2016

CIGO: definiti i criteri per l'approvazione dei programmi

È stato approvato il D.M. che definisce i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO

Autore: Daniele Bonaddio
In caso di eventi meteorologici che provocano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ai fini dell’accesso alla CIGO l’impresa deve allegare alla relazione tecnica i bollettini rilasciati da organi accreditati. In particolare, bisogna documentare l’evento meteorologico e illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

A stabilirlo è il D.M. n. 95442 del 10 maggio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, con il quale sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO.

Il Decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali d’intervento della CIGO.

Causali – A norma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente in caso di:
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
situazioni temporanee di mercato.

Si tratta, dunque, di eventi nei quali è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. Inoltre, con la locuzione “non imputabili all’impresa o ai dipendenti”, si intendono eventi involontari e non riconducibili ad imperizia o negligenza delle parti.

Esame delle domande – Per accedere alla CIGO, l’impresa dovrà redigere una relazione nella quale occorre indicare dettagliatamente:
1. le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
2. gli elementi oggettivi sulla base dei quali si dimostra che l’impresa continua ad operare sul mercato.

L’INPS, per stabilire se l’impresa avrà diritto alla CIGO, valuterà la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.
Resta ferma la facoltà dell’INPS di poter richiedere all’impresa, entro 15gg dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria.

Fattispecie rientranti nella CIGO – Come specificato in premessa, il Decreto in commento disciplina le singole fattispecie che integrano le causali d’intervento della CIGO, che si richiamano di seguito:
mancanza di lavoro o di commesse (significativa riduzione di ordini e commesse): la relazione tecnica deve documentare l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. L’impresa, se richiesto dall’INPS, produce anche la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio;
crisi di mercato (mancanza di lavoro o di commesse): oltre agli elementi appena richiamati, costituiscono indici anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
fine cantiere o fine lavoro e fine fase lavorativa: si tratta di un breve periodo di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
In tal caso, la relazione tecnica documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa;
perizia di variante e suppletiva al progetto: riguarda la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera. La relazione tecnica deve documentare l’imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l’imprevedibilità della stessa;
mancanza di materie prime o componenti: la relazione tecnica deve documentare le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalenti, indispensabili all’attività lavorative, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultati positivi.

Altri eventi che danno diritto alla CIGO sono:
• sciopero di un reparto o di altra impresa;
• incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica;
• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
• sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
• guasti ai macchinari (manutenzione straordinaria).

CIGO e contratto di solidarietà cumulabili – Nell’art. 10 del D.M. in trattazione viene specificato che la CIGO può essere concessa anche alle unità produttive che hanno in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà. A tal fine, però, è necessario che il trattamento salariale integrativo si riferisca a lavoratori diversi e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
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