7 novembre 2012

CIGO Industria e calcolo prestazione

Lavoro & Previdenza N. 211-2012

L’INPS, con il messaggio n. 17610 del 30 ottobre 2012, ha fornito gli elementi e l’algoritmo utilizzati per il calcolo dell’integrazione salariale della CIGO Industria nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tramite il flusso Uniemens. In particolare, il massimale da prendere a riferimento per l’integrazione salariale della CIGO Industria varia a secondo che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore a una retribuzione mensile “soglia” fissata per legge, pari, per l’anno 2012, a € 2.014,77. A tal proposito, va segnalato che tale importo viene aggiornato annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Nel caso in cui invece la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a € 2.014,77, il massimale sarà pari a € 931,28; qualora sia superiore sarà pari a € 1.119,32. Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati del 20% (Art. 2, comma 17 L. 549/1995). In tal caso, ferma restando la retribuzione di riferimento, il massimale inferiore sarà pari, per l’anno 2012, a € 1.117,54 e quello superiore a € 1.343,18.
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