11 luglio 2016

CIGO. Modalità di presentazione delle domande

Lavoro e Previdenza n. 130 - 2016

L’INPS, con il Messaggio n. 2908 dell’1 luglio 2016, ha fornito le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria delle CIGO, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dal D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. Sul punto, è stato stabilito che la data spartiacque a decorrere dalla quale è possibile distinguere se fare riferimento alla nuova ovvero alla vecchia disciplina in merito all’approvazione dei programmi di CIGO, è il 29 gennaio 2016. Quindi, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data, non corredate dalla relazione tecnica – ora resa obbligatoria nelle forme previste dal predetto Decreto - le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale. Mentre per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, dovranno osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.
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CIGO. Modalità di presentazione delle domande - Lavoro e Previdenza n. 130 - 2016
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