1 settembre 2016

CIGO: quando paga direttamente l’INPS?

In caso di comprovate difficoltà finanziarie è l’INPS a corrispondere direttamente i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori

Autore: DANIELE BONADDIO
La nuova disciplina dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), stabilita dal D.Lgs. n. 148/2015, che ha riformato in toto tutti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevede nell’ambito dell’erogazione della prestazione, che sia l’azienda stessa – nella normalità dei casi – a porre a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori. Tuttavia, esistono dei casi nei quali è l’INPS a corrispondere direttamente le prestazioni, ossia laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della Circ. 197/2015 (vedi allegato) da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell’azienda.

Si precisa che il “pagamento diretto” delle prestazioni può essere richiesto dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIGO e concesso con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l’invio del mod. SR41 (vedi allegato) da parte dell’azienda richiedente.

A tal proposito, è stato predisposto un apposito campo (quadro Xmodalità di erogazione delle prestazioni”) nella domanda di CIGO nel quale sarà possibile selezionare l’opzione “pagamento diretto”.

Ma quando un’azienda può definirsi idonea a chiedere l’intervento dell’integrazione salariale ordinaria?

Fattispecie rientranti nella CIGO – Ebbene, a disciplinare le singole fattispecie che integrano le causali d’intervento della CIGO è il D.M. n. 95442 del 10 maggio 2016, che integra le causali previste all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

Vediamoli nel dettaglio.
Mancanza di lavoro o di commesse (significativa riduzione di ordini e commesse): la relazione tecnica deve documentare l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. L’impresa, se richiesto dall’INPS, produce anche la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
Crisi di mercato (mancanza di lavoro o di commesse): oltre agli elementi appena richiamati, costituiscono indici anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
Fine cantiere o fine lavoro e fine fase lavorativa: si tratta di un breve periodo di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
In tal caso, la relazione tecnica documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.
Perizia di variante e suppletiva al progetto: riguarda la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera. La relazione tecnica deve documentare l’imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l’imprevedibilità della stessa.
Mancanza di materie prime o componenti: la relazione tecnica deve documentare le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalenti, indispensabili all’attività lavorative, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultati positivi.
Eventi meteo: si tratta di sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici. In tal caso, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda: si tratta di sospensioni dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione. Al fine di dimostrare l’integrabilità della fattispecie è necessario provare che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la Cigo e che dallo stesso è derivata la mancata evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell’attività con quest’ultima. In caso di picchettaggio l’azienda dovrà altresì allegare alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica autorità attestante l’impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda.
Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori. L’art. 8 del Decreto n. 95442/16 raggruppa un insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità. Ferma restando la consueta relazione descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (VV.FF., Enti erogatori, etc.) e per la fattispecie che integra la causale di cui al comma 2 (impraticabilità dei locali o sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità), dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.
Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria. Riguarda la sospensione dell’attività per guasto dei macchinari o per effetto della revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione. In entrambi i casi deve risultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza, la non imputabilità degli eventi all’azienda e/o ai lavoratori, e deve essere quindi documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente.
Fattispecie non integrabili – Infine, non sono invece meritevoli di accoglimento le seguenti fattispecie in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente:
  • mancanza di fondi;
  • chiusura per ferie;
  • preparazione campionario;
  • infortunio o morte del titolare;
  • sosta stagionale, inventario;
  • mancanza di fondi impresa committente.
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CIGO. Esonero conguaglio

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