5 settembre 2016

CIGO. Temporanietà e ripresa dell'attività produttiva

Lavoro e Previdenza n. 162 - 2016

Affinché un’azienda possa accedere al nuovo trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO), è assolutamente necessario che quest’ultima sia investita da situazioni aziendali dovute da eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato (art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015). Si tratta, dunque, di eventi nei quali è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. Inoltre, con la locuzione “non imputabili all’impresa o ai dipendenti”, si intendono eventi involontari e non riconducibili ad imperizia o negligenza delle parti.
Le aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per le fattispecie che integrano le causali di cui al D.M. 95442 del 15 aprile 2016, corredate da alcuni requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse; questo elenco previsto nel menzionato Decreto realizza la volontà legislativa di tipizzare e semplificare la materia, pur mantenendo nei caratteri principali una linea di sostanziale continuità rispetto al passato. In questo senso, le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Ma quali sono i criteri che determinano la “transitorietà” dell’evento?
Ebbene, l’obiettivo del presente elaborato è quello di fornire tutti gli elementi essenziali per comprendere quando un’impresa è investita da un evento “temporaneo”, e quindi idonea a chiedere l’autorizzazione alla CIGO, senza tralasciare l’aspetto legato alla “ripresa dell’attività produttiva”, che è condizione necessaria e propedeutica alla transitorietà dell’evento.
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  • CIGO. Temporanietà e ripresa dell'attività produttiva (157 kB)
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