7 agosto 2015

CIGS. Copertura anche oltre i 36 mesi

È possibile superare i 36 mesi di CIGS, solo se esiste una connessione diretta fra chi paga il servizio e di chi lo effettua

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’estensione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa si giustifica in ragione delle conseguenze che dette imprese subiscono per effetto della contrazione dell’attività dei committenti. Tale principio di portata generale vale, sino alla scadenza del contratto di appalto, sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una durata massima di 36 mesi che nel caso in cui abbiano una durata superiore ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19/2015.

Il quesito - La Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese del settore della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio fissato dall’art. 1, co. 9 della L. n. 223/1991.
In particolare, è stato chiesto se la suddetta deroga trovi o meno applicazione per le menzionate imprese appaltatrici della ristorazione, nell’ipotesi in cui i trattamenti in questione siano stati riconosciuti ai dipendenti delle aziende industriali committenti per un periodo superiore ai 36 mesi.

CIGS e deroghe – Prima di rispondere al quesito posto, il ministero del Lavoro ritiene doveroso richiamare l’art. 1, co. 9 della L. n. 223/1991, ai sensi del quale “per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi compresa quella prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee e di mercato”.

Tuttavia, il suddetto limite può essere superato in determinate condizioni, quali: ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità ex art. 1, co. 3 della L. n. 223/1991 ovvero stipulazione di contratti di solidarietà (art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984). Mediante tali deroghe il Legislatore ha inteso impedire che, operando rigidamente il limite massimo dei 36 mesi nel quinquennio per la fruizione della CIGS, possano essere pregiudicati i piani e i programmi di risanamento aziendale finalizzati al salvataggio dei livelli occupazionali.

Ciò detto, il ministero del Welfare approfondisce l’art. 23, co. 1 della L. n. 155/1981, che estende il la CIGS “con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria”. Tale norma, in particolare, introduce una specifica causale che consente l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria alle aziende appaltatrici di servizi di mensa in tutti i casi in cui l’azienda industriale presso la quale viene reso il servizio versi in situazioni di crisi o di difficoltà che abbiano comportato la concessione del trattamento di CIGO o di CIGS.

Risposta MLPS – Alla luce del quadro normativo esposto, per il ministero del Lavoro la spettanza della CIGS dipende dalla connessione fra la contrazione dell’attività aziendale di mensa e quella dell’impresa committente, che deve essere già oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale. Tale principio vale, sino alla scadenza del contratto di appalto, sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una durata massima di 36 mesi che nel caso in cui abbiano una durata superiore ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy