24 maggio 2016

CIGS: le causali d’intervento

Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile autorizzare il trattamento CIGS per imprese interessate da procedura concorsuale

Autore: redazione fiscal focus
Dal 24 settembre 2015 un’impresa può accedere alla cassa integrazione straordinaria, oltre al contratto di solidarietà, per una delle seguenti causali:
riorganizzazione aziendale, assorbe le previgenti fattispecie di ristrutturazione e conversione aziendale di cui all’art. 1 della Legge 223/1991;
crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

Da notare che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato l’art. 3 della Legge 223/1991 ad opera dell’art. 2 comma 70 della Legge n. 92/2012 con conseguente impossibilità ad autorizzare il trattamento di CIGS per le imprese interessate da procedura concorsuale. È comunque possibile richiedere la CIGS nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale o riorganizzazione solo qualora sia disposta la continuità aziendale.

Si ricorda che i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, sono stati recentemente disciplinati dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.

Vediamoli nel dettaglio.

Riorganizzazione aziendale - Con riferimento alla riorganizzazione aziendale, il predetto Decreto adotta i seguenti criteri di valutazione per l’approvazione della richiesta di CIGS:
• l'impresa richiedente deve presentare un programma d'interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva;
• il programma d’interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero a alla valorizzazione delle risorse interne;
• il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivo dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E. - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
• le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
• le sospensioni decorrenti dal 24 Settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato;
• nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni d'orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
• il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Al riguardo, bisogna tener presente che ai fini dell'approvazione deve riscontrarsi la presenza di tutte le condizioni espresse e che in sede di prima applicazione del decreto i piani di riorganizzazione sono esaminati anche con riferimento agli interventi di CIGS già attuati.

Crisi aziendale - I criteri per l'approvazione del programma di crisi aziendale è disciplinato dall’art. 2 del Decreto in trattazione, volto "a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni [...] e indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale”.

Ed in particolare:
• dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
• deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della CIGS;
• deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario d’integrazione salariale;
• il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione. L'impresa - qualora, nel corso dell'intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali - deve presentare un piano di gestione degli stessi.

Non saranno prese in esame, "in via generale", i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:
• abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente la richiesta di CIGS;
• non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;
• abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Riguardo ai criteri di autorizzazione, il DM 95075 prevede che:
• specifico accordo governativo deve essere stipulato prima del termine del programma di crisi aziendale;
• in tale ambito viene richiesta documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione che possono essere confermate dal Ministero dello Sviluppo Economico anche attraverso la dichiarazione di possedere proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda;
• dopo la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento di CIGS e dopo la stipula dell’accordo governativo, l’impresa può presentare istanza d’integrazione salariale al Ministero del Lavoro;
• la procedura segue la disciplina generale di cui all’art. 25 del D.Lgs. 148/2015.
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