9 febbraio 2016

CIGS: pubblicati i criteri per l’approvazione dei programmi

Colmato un vuoto normativo che stava mettendo in seria difficoltà imprese ed operatori del settore

Autore: DANIELE BONADDIO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. n. 94033 del 3 febbraio 2016, ha pubblicato i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS, ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015. L’intervento normativo, in realtà, era attesto da tempo visto che imprese e operatori del settore si sono spesso trovati di fronte a situazioni che hanno dovuto gestire con non poche difficoltà. Infatti, a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), le imprese si sono imbattute in un importante vuoto normativo, in quanto non erano a conoscenza né dei criteri di valutazione delle istanze da parte del Ministero del Lavoro né delle modalità con le quali chiedere l’intervento salariale straordinario.

CIGS - L’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015 ha rivisto la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) la quale trova applicazione in favore delle imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. La CIGS, in particolare, potrà essere richiesta per:
  1. riorganizzazione aziendale;
  2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
  3. contratto di solidarietà.

Riorganizzazione aziendale – Affinché un’impresa possa chiedere l’integrazione salariale straordinaria per “riorganizzazione aziendale” è necessario presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Il programma, in particolare, può contenere anche investimenti per impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne.

Attenzione. Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma – relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi UE – deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente.

È chiaro che le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.

Altre novità importanti da segnalare riguardano le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017, le quali possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato. Inoltre, considerato che la CIGS (come la CIGO) ha la finalità principale di far riprendere l’azienda dalla situazione di crisi; pertanto, nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%.

Infine, il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Crisi aziendale – Per quanto concerne la fattispecie della “crisi aziendale”, è necessario che dagli indicatori economici-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, ecc.), del biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo. A tal fine, quindi, l’impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della proprio critica situazione economico-finanziaria. Altro indice che attesta lo stato di crisi aziendale è il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità – dell’organico aziendale nel biennio precedente.

A tal fine, è necessario che l’impresa presenti un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale.

La CIGS, inoltre, può essere concessa anche quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa, deve presentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effettivi negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Contratto di solidarietà – Infine, Il D.M. n. 94033 definisce i soggetti beneficiari per l’accesso alla CIGS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. Innanzitutto, viene stabilito che la CIGS non è ammessa per i rapporti a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale. Mentre per quelli a tempo parziale è ammissibile un’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part- time nelle preesistente organizzazione del lavoro.
Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo.
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