4 giugno 2016

CIGS: sanzionabile chi non rispetta la rotazione

Scatta il contributo addizionale dell’1% per le aziende che non ruotano il personale da collocare in CIGS

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Le aziende che non rispettano il “meccanismo di rotazione” dei dipendenti da sospendere in CIGS, saranno chiamate a corrispondere un contributo addizionale maggiorato dell’1%. A chiarirlo è il D.I. (Lavoro-Economia) n. 94956 del 10 marzo 2016, attuativo dell’art. 24, co. 6 del D.Lgs. n. 148/2015, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Contribuzione addizionale – La nuova disciplina sulla CIGS, ora richiedibile solo per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà, è finanziato sia da un contributo ordinario che addizionale.
I primi si applicano, indipendentemente dall’effettivo ricorso alla CIGS, all'intero novero della platea delle realtà che rientrano nel possibile diritto di richiesta d'intervento dell'integrazione salariale straordinaria. L'art. 23 comma 1 ribadisce che la percentuale dovuta per la contribuzione ordinaria è lo 0,90% della retribuzione imponibile previdenziale, da ripartire per due terzi (0,60%) a carico del datore di lavoro, e per un terzo (0,30%) a carico del lavoratore.
I contributi addizionali, invece, dovuti dalle imprese che presentano la richiesta d'intervento per l'integrazione salariale straordinaria, subiscono diverse regole di calcolo rispetto alla previgente disciplina che determinano un aumento dell'onere delle imprese richiedenti. Con il nuovo impianto contenuto negli articoli 5, 6 e 23 del Decreto le logiche dimensionali e di base imponibile della contribuzione addizionale vengono profondamente variate; in particolare, la base imponibile della contribuzione addizionale è così stabilita:
• 9% per uno o più interventi sino al limite complessivo di 12 mesi (52 settimane);
• 12% per uno o più interventi oltre i 12 mesi e sino a 24 mesi;
• 15% per uno o più interventi oltre i 24 mesi e sino a 36 mesi.
Il contributo addizionale si conferma non dovuto nelle procedure concorsuali, nelle aziende commissariate.
Aliquota addizionale dell’1% - Il comma 6 dell'art. 24 prevede che con Decreto Interministeriale venga individuato l'incremento della contribuzione addizionale applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione eventualmente individuate nelle dinamiche di esperimento della procedura di consultazione sindacale; il provvedimento è stato adottato con il Decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, che ha definito l’incremento della contribuzione addizionale all’1%.
Dunque, tale incremento scatta qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
La sanzione è comminata dalla DTL che trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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