9 agosto 2011

Circolare Brunetta: controllo sulle assenze dei dipendenti pubblici

Pubblicata dalla Funzione Pubblica la circolare n. 10/2011 che detta istruzioni per l’applicazione dell’art. 16, commi 9 e 10, della legge n. 111/2011.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Sulle assenze dal servizio per malattia sarà il dirigente a valutare la sussistenza dei presupposti per l’invio della visita fiscale. Controlli a ridosso di week-end e vacanze.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce alcuni chiarimenti in merito all’art. 16, commi 9 e 10 della Legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011, sul controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti; in particolare il regime di reperibilità e le assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 10 del 1° agosto 2011)

Modifiche al regime in materia di assenze per malattia - A seguito delle norme sulla stabilizzazione finanziaria, sono state apportate modifiche all’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed il nuovo regime in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici è stato, altresì, esteso anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Le novità della Circolare - Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10/2011 illustra le novità riportate di seguito.

L'intervento normativo riguarda:
1. i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

1. Casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia - A seguito della sostituzione del comma 5 del citato art, 55 septies, anche tenendo conto delle difficoltà finanziarie dovute all’effettuazione delle visite di controllo, viene rimesso al dirigente degli Uffici la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia, tenendo conto della condotta complessiva del dipendente (considerando solo elementi di carattere oggettivo) e degli oneri connessi all'effettuazione della visita.
Rimane comunque fermo l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo - A breve, un decreto del ministro Brunetta renderà note le nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto, valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009, ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La circolare in esame, pertanto, rileva che la norma contenuta nella manovra riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl ministeri), di informare preventivamente il datore di lavoro della momentanea assenza dal proprio domicilio. Sui motivi che legittimano l'assenza, sarà il dirigente a valutarne l'idoneità. Tuttavia, chi dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche o specialistiche, potrà farsi rilasciare apposita attestazione dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito l'accertamento. In tutti gli altri casi, si precisa che il dipendente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. Modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - In virtù del nuovo comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata che per il momento può essere anche presentata in forma cartacea.

Assenze per malattia superiori a dieci giorni
- La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..
Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.
Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

4. Individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina - Infine la Funzione Pubblica sottolinea che le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche:
- ai magistrati ordinari;
- amministrativi e contabili;
- agli avvocati e procuratori dello Stato;
- al personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
- al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
- al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari;
- ai dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del DLCPS. n. 691 del 1947, alla L. n. 281 del 1985 e alla Legge n. 287 del 1990.

Quindi a questi soggetti si applicano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, pur essendo esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 165/2001.
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